Bancarotta fraudolenta per distrazione per l’amministratore che giustifica gli ammanchi di cassa come compensi per l’attività svolta non deliberati dall’assemblea dei soci
Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 16138/2022, depositata il 27.04.2022 resa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha ritenuto di dare continuità al dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale per ritenere legittimo il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dell’amministratore per pagamento del suo compenso per l’attività gestoria è necessaria una delibera dell’assemblea dei soci che ne stabilisca l’ammontare.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito.
Nel caso di specie la Procura della Repubblica di Taranto aveva contestato all’imputata la bancarotta distrattiva per l’ammanco di somme dal patrimonio sociale constatato dalla curatela fallimentare.
La Corte di appello di Lecce confermava in punto di penale responsabilità la sentenza di primo grado con la quale la prevenuta era stata condannata per il reato a lei contestato, riducendo la durata della pena accessoria.
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la difesa della giudicabile sostenuta prima nel giudizio davanti il Tribunale di Taranto e poi coltivata in grado di appello, aveva sostenuto che i pagamenti eseguiti dalla società in favore dell’imputata era da qualificare come compensi amministratore per un periodo e come retribuzione socio lavoratore per altro arco temporale.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
La difesa proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento riferiti al tema giuridico della illiceità del pagamento ingiustificato di somme in favore dell’amministratore:
“Quanto alle spettanze quali amministratori, pure addotte a giustificazione dei
prelievi ingiustificati, la Corte territoriale, nel richiamare l’orientamento
nettamente prevalente di questa Corte, secondo cui gli esborsi a titolo di
pagamento di competenze, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la
misura degli stessi, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
laddove la loro congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne
consentano un’adeguata ed oggettiva valutazione e di ritenere quindi congrua la
somma versata, e non frutto di mero arbitrio dell’amministratore.
È da aggiungere, precisa la Corte territoriale, che anche laddove si volesse
considerare l’opposto orientamento secondo il quale risponde del reato di
bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il
liquidatore/amministratore di una società che disponga in proprio favore il
pagamento del compenso proporzionato alla quantità e qualità dell’attività
prestata, ma in assenza di una delibera societaria, tale qualificazione giuridica
presupporrebbe pur sempre che il ricorrente fornisca indicazione di dati ed
elementi di confronto che consentano un’adeguata valutazione dell’attività
effettuata quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti
riconosciuti a precedenti amministratori o quelli di società del medesimo settore,
i risultati raggiunti, laddove nella specie nessuno degli elementi detti risulta
neanche addotto, men che meno dimostrato.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA