Annullata la sentenza di condanna dell’ente se la responsabilità amministrativa è stata fondata sulla solo mancata adozione del modello organizzativo.

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 18413.2022, resa dalla sezione quarta penale della Suprema Corte che, pronunciatasi sulla responsabilità elevata ex d.lgs. 231/2001 nei confronti di una società in relazione ad un infortunio avvenuto sul lavoro, ha stigmatizzato il vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità amministrativa dell’ente sul solo presupposto della mancata adozione di un modello organizzativo.

La sentenza in commento risulta di interesse per gli operatori giuridici che si occupano in sede processuale della materia della responsabilità amministrativa perché, collocandosi nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, mette in evidenza l’indefettibile presupposto della  c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente che deve essere provato in giudizio per la condanna della persona giuridica.

Invero, il Collegio del diritto, rifuggendo da una impostazione meccanicistica tipica della responsabilità oggettiva  – sostanzialmente affermata dai giudici di merito, ha avuto modo di precisare che solo l’accertamento della mancata predisposizione da parte dell’impresa degli accorgimenti preventivi idonei ad evitare gli incidenti sul lavoro (come quello avvenuto nel caso scrutinato), consente una piana e agevole imputazione colposa all’ente dell’illecito penale realizzato nell’esercizio dell’attività di impresa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA