La Cassazione conferma la condanna del medico di laboratorio per l’imperito prelievo ematico.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 18741/2022 – depositata il 12.05.2022 resa dalla sezione quarta penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, all’esito dello scrutinio di legittimità su un caso responsabilità sanitaria per lesioni colpose ascritte ad un medico responsabile di un laboratorio di analisi, ha escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 590 – sexies, comma 2, cod. pen. invocata dalla difesa del sanitario, in ragione della ingiustificata deviazione dalle linee guida non giustificata nel caso concreto.
Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito.
Al medico tratto a giudizio davanti al Tribunale di Roma era stato contestato, nella sua qualità di esercente la professione medica in un laboratorio di analisi cliniche, per colpa, consistita in imperizia nell’effettuazione un prelievo ematico, di aver cagionato al paziente – costituitosi parte civile nel processo – lesioni personali consistite in un “vasto ematoma e flebite all’arto superiore destro a seguito di travaso emorragico da prelievo venoso”, guarite in giorni trenta.
Sia il giudice di prime cure, sia la Corte territoriale di Roma investita dell’appello, avevano ritenuto di poter affermare la penale responsabilità dell’imputata sulla base delle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici della pubblica e privata accusa, ritenendo, di converso, di non poter condividere le argomentazioni del consulente della difesa.
Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
La difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione contro la decisione resa in grado di appello articolando plurimi motivi di doglianza.
I Giudici di legittimità, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già consolidato, hanno ritenuto manifestamente infondata l’impugnazione di legittimità anche nella parte in cui era stata invocata l’applicazione della esimente di cui all’art. 590 – sexies, comma 2 cod. pen.,
“… Anche i profili riguardanti il grado della colpa e la possibilità di applicare al caso in esame l’esimente di cui all’art. 590-sexies, comma 2, cod. pen. sono stati correttamente vagliati [cfr. pagg. 11 e 12 della motivazione: “In punto di determinazione del grado della colpa, premesso, in ogni caso, che la difesa non ha effettuato alcun riferimento all’eventuale osservanza da parte dell’imputata di determinate linee guida, deve osservarsi che la natura tipica ed ordinaria dell’attività medica posta in essere dalla [omissis], l’elevato grado di specializzazione posseduto dalla stessa (unico prelevatore nel laboratorio di analisi dove si sono svolti i fatti), l’assenza di ragioni di urgenza o di difficoltà tecniche o ambientali di qualsivoglia natura (non allegate né provate) e la scarsa accuratezza mostrata nell’ effettuazione del gesto tecnico, marcatamente distante da quello prescritto dalle regole del settore, già nell’immediatezza percepita dallo stesso paziente (errata posizione dell’ago rispetto alle vene del braccio, eccessiva penetrazione con conseguente immediato stravaso ematico, da subito riscontrato dalla p.o. con correlata percezione di intenso dolore), inducono senz’altro a concludere per la presenza di una ragguardevole deviazione della condotta posta in essere dall’imputata rispetto all’agire clinico appropriato, conforme alla buone regole tecniche, dovendosi, pertanto, ravvisare, nel caso in esame, un’ipotesi di colpa grave.
Si tratta di argomentazioni adeguate e coerenti, del tutto conformi agli insegnamenti dettati in materia da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15258 del 11/02/2020, Agnello Santi, Rv. 279242 – 02:”In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto – oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare – della natura della regola cautelare violata, in quanto l’eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell’agente”).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA