Risarcimento del danno a carico del ginecologo che ritarda la diagnosi tumorale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 16874.2022, pubblicata il 20.05.2022, resa dalla Sezione III civile della Corte di Cassazione pronunciatasi su un caso di responsabilità del ginecologo per ritardo diagnostico della patologia tumorale.

La Suprema corte ha ritenuto conforme al diritto la pronuncia impugnata in sede di legittimità che aveva denegato il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio risultando pacifico il colpevole ritardo diagnostico che aveva comportato una minore durata della vita della paziente ed un peggioramento della condizione.

 

La domanda di risarcimento e il giudizio di merito.

L’attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma sia la ginecologa che l’aveva in cura, sia la struttura sanitaria ove la prima operava (poi ammessa alla procedura concorsuale dell’amministrazione giudiziaria), per ottenere il risarcimento del danno connesso conseguente al ritardo diagnostico.

In particolare, a sostegno della domanda, era stata allegata la circostanza che parte attrice, recatasi dalla professionista evocata in giudizio per una visita di controllo, non aveva ricevuto da quest’ultima alcuna prescrizione di ulteriori accertamenti, nonostante dalle recenti ecografie portate in visione alla ginecologa in sede di consulto risultasse già la sospetta esistenza di una patologia tumorale.

La domanda veniva accolta in primo grado e confermata in grado di appello, avendo ritenuto i giudici di merito ritento sussistente in capo al sanitario convenuto la condotta omissiva descritta con l’atto di citazione.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La ginecologa interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma lamentando il mancato rinnovo della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado.

I convenuti eredi della originaria attrice deceduta nelle more del processo si costituivano in giudizio  con controricorso.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Il motivo di ricorso è inammissibile.

 Osserva la Corte che la sentenza impugnata non si è limitata a recepire le conclusioni del c.t.u., ma ha pure dato conto del perché le diverse conclusioni della parte appellante non erano meritevoli di accoglimento, ritenendo quindi non necessario il rinnovo della consulenza tecnica.

A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta richiamando anche un ampio passaggio della c.t.u., la quale ha posto in luce le ragioni per le quali, essendo il tumore allo stadio IIIC nel maggio 2006, ciò lasciava presupporre che lo stesso dovesse essere almeno allo stadio II nel momento della visita, cioè il gennaio 2006. Per cui un tempestivo intervento diagnostico della ginecologa avrebbe potuto garantire alla paziente una vita più lunga e in condizioni migliori”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA