E’ sempre reato l’omesso versamento Iva superiore alla soglia di punibilità?

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 21258.2022 – depositata il 01.06.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di cassazione pronunciatasi sul reato tributario di omesso versamento Iva.

La sentenza in commento ha annullato quella di appello che aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità del fatto tenue, seppure lo scostamento dalla soglia di punibilità era solo di € 12.000, vale a dire poco meno del 5% rispetto a quella attualmente fissata in € 250.000, circostanza questa che in precedenti pronunce aveva portato all’assoluzione dell’imputato.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Firenze confermava in punto di penale responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno che aveva condannato l’imputata alla pena ritenuta di giustizia tratta a giudizio per il reato previsto e punito dall’art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale fiorentina interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputata articolando due motivi di impugnazione, uno dei quali lamentava vizio di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen..

La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al motivo afferente il vizio di motivazione sulla denegata applicazione del fatto tenue, annullando con rinvio la sentenza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di maggiore interesse per il presente commento:

“Fondato e perciò meritevole di accoglimento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in punto di denegata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione – fondata sul non lieve importo della parte del tributo eccedente la soglia oggetto dell’omesso versamento e sull’entità  complessiva del debito contratto nei confronti dell’Erario – contrasterebbe con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’anzidetta causa di non punibilità trova applicazione, con riguardo al delitto in contestazione, anche a fronte di un superamento della soglia di punibilità pari al 10% del tributo non versato e attribuirebbe, inoltre, specifica rilevanza a un dato – qual è il debito erariale -del tutto inconferente.

Rileva al riguardo il Collegio che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro evocata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, è orientata a ritenere che, con riguardo al delitto in contestazione, possa trovare applicazione la menzionata esimente laddove l’omissione abbia avuto ad oggetto importi lievemente eccedenti la soglia di punibilità.

Merita menzione, in tal senso, la recente pronunzia di legittimità in cui, in relazione a una vicenda concreta in cui l’omissione eccedente la soglia era pari al4% circa dell’importo di quest’ultima, è stato affermato il principio che «In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall’art. 10-ted.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale» (così Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 25/03/2019,Canella, Rv. 276546-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 15020 del22/01/2019, Moiola, Rv. 275931-01, Sez. 3, n.13218 del 20/11/2015, dep.01/04/2016, Reggiani Viani, Rv. 266570-01 e Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015,Falconieri, Rv. 265079-01).

Si ritiene, tuttavia, che, ai fini dell’applicabilità dell’indicata esimente, il dato fattuale del modesto superamento della soglia di punibilità assuma rilevanza solo in presenza delle ulteriori condizioni indicate dall’art. 131-bis cod. pen. e quindi, in primis, della scarsa gravità complessiva della condotta.

Orbene, nella vicenda concreta la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui trattasi facendo generico riferimento a una circostanza – la rilevante entità del debito dell’imputata verso l’Erario quantificato in euro 1.000.000,00 circa – della quale, tuttavia, non ha in alcun modo indicato la fonte di conoscenza, il che inficia la decisione assunta, inquanto preclude in radice la verifica della sua conformità al disposto della norma evocata, nell’interpretazione che di essa ha costantemente offerto, con riguardo al delitto in contestazione, la giurisprudenza di legittimità”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA