La condotta di occultamento delle scritture contabili è provata dal rinvenimento delle fatture presso i terzi destinatari dei documenti fiscali.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 20711.2022 – depositata il 27.05.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che si è pronunciata sulla tema giuridico della prova della condotta materiale di occultamento delle scritture contabili, quale presupposto indefettibile per poter ritenere consumato il reato previsto e punito dall’art. 10 d.lgs. 74/2000.

La sentenza in commento, oltre a fornire un quadro preciso dei più recenti approdi giurisprudenziali sedimentati intorno alla definizione del fatto materiale e della componente psicologica tipici del reato tributario in disamina, ha validato la correttezza dell’iter logico – giuridico seguito dai giudici di merito che avevano ritenuto istituite le scritture contabile sulla base del rinvenimento presso i destinatari delle fatture dei  documenti fiscali non consegnati dall’imputato in sede di verifica fiscale della Guardia di Finanza.

Il reato contestato ed il doppio grado di merito.

La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato il legale rappresentante di una società di persone alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale di Udine articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento di interesse:

In tal senso, quindi, l’integrazione della fattispecie criminosa presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Di Venti, Rv. 248571), e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andríola, Rv. 272034). In tanto può essere così configurata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 cit. in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste).

……Contrariamente infatti ai rilievi del ricorrente, non vi è questione in specie di omessa tenuta delle scritture contabili. Al contrario, alla stregua dell’individuazione (v. supra) della documentazione che deve essere conservata, la Corte territoriale ha appunto dato conto del rinvenimento, anche tramite controlli di coerenza esterna e quindi aliunde senza la collaborazione dell’odierno imputato, di fatture non consegnate da parte dell’imputato, le quali attestavano la produzione di reddito e di volume d’affari da parte della società [omissis].”.

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