Art.10 ter d.lgs. n.74/2000: il regime di Iva per competenza obbliga l’impresa all’accantonamento dell’imposta indiretta

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 22179/2022 – depositata in data 08.06.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sul reato di omesso versamento Iva contestato al legale rappresentante di una impresa collettiva.

La pronuncia si inserisce nell’alveo del dominante orientamento di legittimità che esclude automatica rilevanza in sede penale della crisi di liquidità e ciò in ragione degli obblighi giuridici di natura fiscale che gravano sul soggetto che emette fattura con regime iva “per competenza”.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l’imputato  alle pene di legge per il reato dell’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 per omesso versamento dell’IVA  riferita all’anno di imposta 2013 per un importo superiore allo soglia di punibilità.

Dalla lettura della sentenza in commento si evince che la difesa dell’imputato  in sede dibattimentale aveva sostenuto l’impossibilità di adempiere all’obbligo tributario a causa della crisi di mercato.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione tesi ad escludere il dolo di evasione.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla parte motiva della sentenza relativi all’obbligo giuridico di accantonare l’imposta indiretta da versare alle scadenze di legge a prescindere dal pagamento delle fatture che la espongono da parte dei beneficiari dei beni o servizi erogati:

“la [omissis] si era trasformata da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice e che sottostava al regime dell’IVA per competenza e non per cassa, perché il fatturato superava i due milioni di euro, la società si avvaleva pacificamente del regime per competenza sugli acquisti, nessuna fattura riportava la dicitura “operazione con IVA per cassa, come previsto dall’art.32-bis del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012.

In definitiva, l’applicazione del regime dell’IVA per competenza, non contestato dalla difesa, obbligava l’imputato al versamento dell’IVA a prescindere dalla riscossione degli importi relativi alle prestazioni effettuate.

Va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l’obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall’effettiva riscossione di tale corrispettivo (Cass., Sez. 3, n.41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939-01)”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA