Nel reato di omessa dichiarazione è onere della difesa dimostrare l’esistenza dei costi sostenuti dal contribuente per ridurre l’imponibile fiscale
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23638.2022 – depositata il 17.06.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi sul reato di omessa dichiarazione con particolare riferimento al tema della ricostruzione della base fiscale imponibile sulla quale calcolare le imposte evase.
La questione giuridica è di grande interesse per gli operatori del diritto che si occupano della materia trattandosi di reato per il quale attualmente è fissata la soglia di punibilità pari ad € 50.000.
L’imputazione ed il doppio grado di merito.
La Corte d’Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini dichiarando estinto per prescrizione il reato relativo all’annualità 2009, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice per il reato di cui all’art. 5 d.Igs. 74 del 2000.
Confermava l’affermava di penale responsabilità per la residua imputazione con imposta evasa di €81.280,00 per il 2010 ed euro 57.690,00 per il 2011.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Bologna interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, lamentando il mancato raggiungimento della prova certa sul superamento della soglia di punibilità, non avendo il giudice penale del merito calcolato correttamente la base imponibile con l’effettivo calcolo dei costi.
La Suprema corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di maggiore interesse per il presente commento:
“”In tema di reati tributari, al fine di determinare l’ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell’imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell’accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa a bancarotta cd. fiscale, in cui la Corte ha respinto l’eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell’omessa tenuta delle scritture contabili e dell’assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi” (Sez. 5 – , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277120 – 01).”
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA