La diffamazione può essere provata anche con gli screenshot che riportano le frasi offensive della reputazione scambiate su Facebook

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 24600/2022 – depositata il 24.06.2022, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione che ha affrontato il tema della prova del reato diffamazione commesso con le nuove modalità di comunicazione telematica.

Nel caso di specie, secondo i giudici del merito, la lesione della reputazione della persona offesa era dimostrata anche dagli screenshot estrapolati da Facebook.

La Suprema Corte, dando continuità ad una giurisprudenza già sedimentata sul punto di diritto, ha statuito quanto segue:

…..”Infatti sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l’acquisizione come documento, i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un’immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635).

Come pure la Corte di cassazione, richiamando il precedente principio, ha ritenuto pienamente utilizzabile una pagina di un social network a mezzo fotografia istantanea dello schermo (screenshot) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589).

Né tanto meno l’inutilizzabilità può derivare dalla circostanza che il contenuto della conversazione, verbale o scritta che sia, sia resa disponibile quale mezzo di prova, in forma documentale a mezzo di screenshot, da uno dei conversanti senza autorizzazione o all’insaputa degli altri conversanti”.

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