La mancata sottoscrizione digitale degli allegati al ricorso determina l’inammissibilità dell’impugnazione

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 24766/2022 – depositata il 28.06.2022, resa dalla sezione quarta penale della Corte di Cassazione, con la quale, il Collegio del diritto, è tornato a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione penale trasmesso via PEC  in luogo della tradizionale modalità cartacea.

Per quanto di interesse per la presente nota dalla lettura della sentenza in commento di ricava che l’imputato, ricorrente per cassazione, tramite il proprio difensore, aveva optato per il deposito telematico dell’impugnazione di legittimità con le modalità di cui all’art. 24 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha introdotto una deroga alla disciplina ordinaria per ragioni legate alla eccezionalità della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Covid 19.

In particolare, tra i vari motivi di doglianza, uno riguardava il travisamento della prova in riferimento ad una perizia disposta in grado di appello per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che veniva allegata al ricorso come scansione per immagine senza recare la firma digitale del difensore.

Tale carenza veniva eccepita dal difensore di parte civile con memoria difensiva.

La suprema Corte, in accoglimento della superiore eccezione, ha ritenuto che l’atto di impugnazione sotto tale profilo non fosse conforme al modello legale, dichiarando, per l’effetto, l’inammissibilità del ricorso con la motivazione che segue:

“…Deve preliminarmente osservarsi che i suddetti motivi ineriscono al dedotto travisamento della prova rappresentata dalla perizia disposta nel giudizio di secondo grado.

La Corte di Appello aveva sostenuto che la persona deceduta al momento dell’incidente indossava le cinture di sicurezza e che in tal senso aveva concluso anche il perito: il ricorrente si duole che in tal modo la Corte aveva travisato il contenuto della prova, giacché invece nella perizia si era sostenuto esattamente il contrario, ovvero che plurimi elementi portavano ad escludere che la vittima stesse viaggiando con le cinture di sicurezza allacciate.

Essendo i motivi incentrati sul contenuto della perizia, quest’ultima doveva essere allegata al ricorso o doveva essere in esso integralmente trascritta, in ossequio al principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie si deve osservare che la perizia, di cui si deduce il travisamento, è stata allegata al ricorso, ma non è stata sottoscritta digitalmente dal difensore ricorrente, a garanzia della completezza e della integrità dell’atto trasmesso. Per espressa disposzione legislativa, la mancata sottoscrizione digitale determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo lo stesso dirsi giuridicamente esistente”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA