Il medico che mira all’assoluzione non può impugnare la sentenza che lo ha prosciolto per mancanza di querela
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 24348/2022 – depositata il 24.06.2022, resa dalla sezione quarta penale della Suprema Corte, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medico contro la sentenza che lo aveva prosciolto dal reato di lesioni colpose per difetto di querela.
Il caso clinico, il reato contestato ed il doppio grado di merito.
Secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza in commento, il sanitario era stato originariamente rinviato a giudizio per omicidio colposo perché ritenuto responsabile della morte del paziente quale conseguenza della escissione del rene sano in luogo di quello da asportare.
Nel corso del dibattimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Firenze, i periti nominati dall’Ufficio avevano escluso l’esistenza del rapporto eziologico tra l’atto imperito ed il successivo decesso del paziente, nel senso che, anche qualora fosse stato asportato chirurgicamente il rene effettivamente da rimuovere, si sarebbero comunque verificate le medesime problematiche post-intervento, in considerazione sia dell’età del paziente, sia per la natura infiltrante e multifocale del cancro da cui questi era affetto, che lo avrebbe reso anefrico in breve tempo conducendolo, comunque, alla morte.
Il fatto contestato, seppure derubricabile in lesioni colpose, era stato considerato non punibile per difetto di querela dai giudici dei due gradi di merito.
Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
Contro la sentenza di proscioglimento proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato per invocare l’assoluzione del proprio assistito.
La Corte di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“ I motivi dedotti – con i quali si denunciano vizi di legittimità che attengono alla posizione di responsabilità del medico ricorrente per il riqualificato reato di lesioni colpose di cui al capo A) – non possono essere esaminati, in ragione del condivisibile orientamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, secondo cui l’imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela, e ciò anche se tale decisione consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all’esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata(cfr. Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020 – dep. 2021, n.m.; Sez. 6, n. 1068 del22/12/2015 – dep. 2016, n.m.; Sez. 2, n. 26:30 del 15/06/1982 – deo. 1983, Rv.158076 – 01).
In particolare, i citati precedenti giurisprudenziali evidenziano che il vaglio previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. – che con il ricorso sostanzialmente si sollecita – non è previsto per l’ipotesi di declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela; ipotesi in cui, pertanto, non vi è spazio alcuno per procedere ad una valutazione di eventuale configurabilità di una situazione di evidente irrilevanza penale del fatto, diversamente da quanto previsto qualora il reato sia dichiarato estinto (ad es. per prescrizione).
Nella specie, trattandosi di ricorso specificamente proposto avverso una sentenza che, in relazione al capo A) diversamente qualificato, ha dichiarato il relativo reato non procedibile per difetto di querela, va riconosciuta detta causa di inammissibilità del ricorso, non sussistendo un interesse concreto del ricorrente a rimettere in discussione una pronuncia che, riconoscendo che l’azione penale non doveva essere iniziata ab origine per mancanza della stessa condizione di procedibilità, ha fatto venire meno la ragione di controvertere in merito alla regiudicanda in questione”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA