La irregolare tenuta dei bilanci non è punibile per bancarotta fraudolenta documentale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 24093/2022, depositata il 22.06.2022, resa dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta documentale, si è soffermata sulla definizione di libri e scritture contabili dalla cui irregolare tenuta, distruzione, falsificazione od occultamento,  discende la responsabilità penale per il reato previsto e punito dall’art. 216 L.F., primo comma, n.2.

La Suprema Corte con la pronuncia in commento ha ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera i bilanci estranei all’oggetto dell’incriminazione penale.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato tratto a giudizio nella sua qualità di legale rappresentante della società fallita era stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale in riferimento alla irregolare tenuta dei bilanci per gli anni 2006-2007 e per aver indicato nelle scritture contabili crediti inesistenti e l’annotazione di ricavi mai sostenuti.

La Corte di appello di Firenze confermava la penale responsabilità dell’imputato dichiarata dal locale Tribunale che aveva ritenuto consumato il reato proprio in riferimento alla irregolarità dei bilanci riducendo, tuttavia, ad anni due la durata della pena principale e quella delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall..

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa  proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale fiorentina, articolando plurimi motivi di impugnazione, uno dei quali impingente il vizio di legge per avere erroneamente fatto rientrare nell’alveo dell’incriminazione penale la irregolare tenuta dei bilanci

La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del superiore motivo di impugnazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“ Ebbene, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione: «Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.» (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503, che, in motivazione, ha precisato come, invece, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possano integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario; conf. Sez. 5, n. 109 del 10/09/2021, dep. 2022, Scialino, n.m.; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; nonché, tra le tante Sez. 5, n. 18322 del 26/22/2019, dep. 2020, Masarin, n. m.; Sez. 5, n. 49141 del 20/09/2019, Zecchi, n.m.; Sez. 5, n. 47580 del 27/09/2019, Miotto, n.m.; Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, n.m.).

Ciò in quanto «l’art. 2214 cod. civ., che è la norma che dà contenuto all’art. 216 I. fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al primo comma, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al secondo comma, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti.

Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio.

Si legge, d’altra parte, nell’art. 2217 cod. civ. che il bilancio si pone a chiusura dell’inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicché è da escludere che rientri nel novero rilevante per l’art. 216 I. fall.» (così in motivazione Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, cit.)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA