L’imputato del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può patteggiare se non ha estinto il debito tributario
Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 25656.2022, depositata il 05.07.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che è tornata a pronunciarsi sulla questione di rito della possibilità o meno di accedere alla richiesta di applicazione per reati tributari di maggiore gravità qualora non sia estinto il debito tributario.
Il reato contestato ed il patteggiamento.
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, all’esito dell’udienza preliminare, applicava all’imputato la pena di 8 mesi di reclusione per il reato ex artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale titolare di una ditta individuale, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso, emise due fatture di piccolo importo per operazioni soggettivamente inesistenti.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
Avverso la sentenza di applicazione pena ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia denunciando a violazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in quanto, la richiesta di patteggiamento, non poteva essere accolta in difetto di estinzione del debito tributario con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, che rappresenterebbe la condizione di ammissibilità del rito.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso statuendo il principio che segue:
“Deve, pertanto, affermarsi che la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera anche con riferimento all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera il debito tributario, va superato il principio espresso da Sez. 3 n. 1582 del 14/12/2021, dep. 2022, Lucarelli, non massimata, che ha ritenuto che all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000 non si applichi la condizione ostativa prevista dall’art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000 sul presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un’evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall’evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13- bis d.lgs. n. 74 del 2000 (v. Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671).
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