Responsabile di omicidio colposo il capo squadra del 118 che ipotizza una diagnosi errata e non trasporta il paziente in ospedale
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25334/2022 – depositata il 04.07.2022, resa dalla sezione quarta penale della Corte di Cassazione che ha sottoposto allo scrutinio di legittimità un caso di responsabilità penale per omicidio colposo ascritta all’operatore del 118 che, intervenuto in urgenza su chiamata dei familiari della vittima, omette l’immediato ricovero del paziente in ospedale successivamente deceduto.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che i giudici dei gradi di merito avevano operato buon governo dei principi dettati in tema di responsabilità per i reati colposi di evento (lesioni od omicidio colposo) del personale sanitario o parasanitario che assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e della salute dei pazienti affidati alle loro cure
Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.
Secondo il capo di imputazione era stato addebitato all’imputato il delitto di omicidio perché, quale capo equipaggio del 118 aveva operato una valutazione superficiale delle condizioni cliniche della paziente, omettendo il rilevamento dei parametri vitali, non considerando il tipo di terapia farmacologica prescritta e di cui era conoscenza tanto che lì riportava nel verbale di intervento, ipotizzando una diagnosi errata, senza avere le competenze mediche e scientifiche né la qualifica giuridica, disattendendo, peraltro, quanto diagnosticato dal medico di guardia, omettendo così il necessario ricovero in ospedale.
Il giudicabile veniva dichiarato responsabile del reato lui ascritto dal Tribunale di Bolzano e la sentenza impugnata veniva confermata dalla Corte di appello di Trento.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione contro la pronuncia delle Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione stigmatizzando, per quanto di interesse per il presente commento, l’assenza della posizione di garanzia del giudicabile.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso condividendo il percorso logico – giuridico seguito dai giudici di merito che avevano valutato come gravemente colposo il comportamento dell’operatore del 118 e sussistente il nesso causale tra l’inerzia ed il decesso della paziente.
Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“…Circa la posizione di garanzia la Corte territoriale ha fatto riferimento alla ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda effettuata in maniera completa dal primo giudice, in relazione alla analisi del quadro probatorio (e della normativa primaria e secondaria relativa al sistema del 118.
In particolare ha accertato che il personale inviato sul posto con le autombulanze di tipo avanzato sono composte da personale di soccorso, dipendenti o volontari formati da associazioni di soccorso in convenzione con l’azienda Sanitaria, che non hanno qualifica né di medico né di infermiere: [omissis] era autista soccorritore di livello B ed era impiegato presso la Croce rossa italiana quale lavoratore a tempo determinato, rivestiva la qualifica di leader all’interno dell’equipaggio; in tale qualità ha redatto il rapporto di intervento e si coordinò con la centrale operativa assumendo nel caso concreto, in relazione alla mansioni regolarmente svolte e regolarmente retribuite, il ruolo di garante ( cfr. Sez. 4, n. 14007 del 8.01.2015).
Aveva l’obbligo giuridico di attivarsi in quanto la paziente presentava segni di una emorragia intestinale che avrebbero indotto un soccorritore diligente ad effettuare il trasporto immediato in ospedale come peraltro suggerito dalla giardia medica ai familiari che proprio per questo avevano chiamato il 118.
D’altro canto il giudizio controfattuale svolto accuratamente dal Tribunale e richiamato dalla Corte territoriale ha concluso, sulla base dell’istruttoria dibattimentale e delle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero non smentito anzi avvalorato dai consulenti della difesa), che il trasporto tempestivo avrebbe evitato con elevata probabilità l’evento morte in quanto la patologia di cui soffriva la paziente poteva essere diagnosticata e agevolmente curata.
Né può assegnarsi valore interruttivo del nesso causale ad eventuali ritardi, dedotti dalla difesa del ricorrente, da parte dei familiari della persona offesa, che, solo il giorno dopo avrebbero richiesto un ulteriore intervento del 118; ciò in quanto lo stesso [omissis], come sottolineato dal Tribunale, aveva omesso il trasporto e il ricovero in ospedale e nel protocollo di intervento “aveva consigliato di chiamare il medico di base.
Inoltre qui ribadito il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e correttamente richiamato dal Giudice primo grado secondo il quale “in caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti carattere dieccezionalità e imprevedibilità da solo sufficiente a produrre l’evento”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA