La mera copiatura di files non integra il reato di appropriazione indebita.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 26889.2022 – depositata il 12.07.2022, resa dalla seconda sezione penale della Suprema Corte, pronunciatasi sul tema giuridico degli eventuali profili di illiceità penale che possono ravvisarsi nella condotta di copiatura dei files aventi valore commerciale esistenti nel sistema informatico altrui al quale l’agente ha avuto accesso per altre finalità.
La Corte di legittimità, sul punto di diritto, ha escluso la configurabilità dell’appropriazione indebita quale ipotesi di reato in provvisoria contestazione, escludendo, al contento, anche l’astratta configurabilità del delitto di furto dei dati, richiamando per quest’ultimo reato un precedente arresto giurisprudenziale.
L’incolpazione provvisoria e la fase cautelare di merito.
L’ufficio del PM ipotizzava a carico degli indagati il reato previsto e punito dall’art. 646 cod. pen. perché, quali legali rappresentanti di una società si erano appropriati indebitamente dei dati commerciali di altra società che aveva acquistato dalla prima dei servizi di web marketing.
Sulla scorta di tale imputazione provvisoria il G.i.p. del Tribunale di Venezia aveva applicato nei confronti degli indagati la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale per un anno.
Il Tribunale cautelare di Venezia annullava l’ordinanza cautelare impugnata con richiesta di riesame difettando gli elementi costitutivi della condotta materiale del reato contro il patrimonio.
Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.
Contro la sentenza del Collegio cautelare di Venezia interponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Venezia
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:
“Il ricorso – i cui tre motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – è manifestamente infondato.
Ciò in quanto, a prescindere dal fatto che i file siano o no qualificabili come «cosa mobile», ai sensi dell’art. 646 cod. pen., nel caso di specie, in cui vi è stata la mera copiatura dei file di [omissis s.r.l..] difetta l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita costituito dalla definitiva sottrazione del bene ai titolari.
A tale proposito, si deve infatti rilevare che, diversamente dal caso esaminato da Sez. 2, n. 11959 del 07/11/2019, Carluccini, Rv. 278571, in cui l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita era stata ritenuto in quanto si era avuta la «sottrazione definitiva» dei file «mediante la loro cancellazione», così che «si realizza[va] il fatto tipico della materiale sottrazione del bene, che entra a far parte in via esclusiva del patrimonio del responsabile della condotta illecita», nel caso della mera copiatura – come è stato, pacificamente, nella presente fattispecie in difetto della cancellazione dei file, questi restano nella disponibilità materiale e giuridica del titolare, con la conseguenza che manca la definitiva sottrazione del bene allo stesso e, quindi, l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita.
Tale reato, dunque, potrebbe ritenersi integrato solo nel caso in cui, alla copiatura, faccia seguito la cancellazione del file, ovvero nel caso – parimenti estraneo alla presente fattispecie – di utilizzazione di comandi che comportino lo spostamento del file dal computer del titolare al computer o, comunque, a una memoria, dell’imputato.
La mera copiatura del file e, quindi, la mera acquisizione della conoscenza delle informazioni (dati) contenute nello stesso, il quale resti nella disponibilità materiale e giuridica del titolare, non può, pertanto, integrare il reato (la condotta materiale) di appropriazione indebita.
In questo senso si è del resto già espressa questa Corte, sia pure in tema di furto, affermando il principio – che si palesa valido anche con riguardo all’appropriazione indebita – secondo cui è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di file contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore (Sez. 4, n. 44840 del 26/10/2010, Petrosino, Rv. 249067-01; Sez. 4, n. 3449 del 13/11/2003, dep. 2004, Grimoldi, Rv. 229785-01)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA