La Corte Costituzionale riduce il perimetro punitivo del reato di omesso versamento delle ritenute certificate

Si segnala ai lettore del blog la decisione della Consulta resa con sentenza n.175 del 14.07.2022 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 10 bis D.lgs. 74/2000, nella parte in cui, ad opera del  D.lgs. 158/2015, era stata conferita al giudice penale la possibilità di dimostrare la sussistenza della violazione penale anche sulla scorta dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto e non solo dalle certificazioni rilasciate ai destinatari.

Sostanzialmente, la Corte Costituzionale, con la predetta sentenza, ha sterilizzato la modifica introdotta con il Dlgs 158/2015, che oltre ad innalzare la soglia di punibilità da € 50.000 ad € 150.000, aveva previsto la possibilità di ricavare la prova della avvenuta consumazione del reato anche in forza della dichiarazione del sostituto di imposta e non soltanto, come prima della novella, sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

In assenza di ulteriori, futuri interventi normativi, la prova della responsabilità del contribuente per reati commessi a far data dal 22/10/2015 D.lgs. (entrata in vigore del 158/2015), potrà essere fornita esclusivamente sulla base delle certificazione rilasciata ai sostituiti (modelli 770) per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA