No al sequestro preventivo del conto corrente della società estranea all’indagine penale del quale l’imputato ha la delega per operare come amministratore.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 27702.2022, depositata il 18.07.2022, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha affrontato l’interessante questione giuridica della legittimità del sequestro preventivo operato sulla liquidità giacente sui conti correnti di due società di capitali – effettivamente operative ed estranee ai reati in provvisoria contestazione – per i quali, nel caso di specie, l’imputato aveva la delega ad operare quale amministratore.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, facendo applicazione dei principi civilistici che informano l’autonomia del patrimonio della persona giuridica rispetto a quello della persona fisica dell’amministratore, ha censurato la decisione del Collegio cautelare di Milano che aveva considerato l’imputato essere nella piena disponibilità del patrimonio mobiliare delle persone giuridiche e ciò in forza della mera delega ad operare quale organo gestorio.

 

I reati in provvisoria contestazione e la fase cautelare reale di merito.

Il Tribunale per il Riesame di Milano, rigettava  l’appello proposto dal legale rappresentante (estraneo all’indagine penale) di due società contro il provvedimento con cui il locale Tribunale aveva respinto l’istanza di dissequestro delle somme di denaro, sottoposte a vincolo cautelare in funzione della confisca, ex art. 12 bis del divo n. 74 del 2000, apprese sui conti correnti delle due società e ritenute nella disponibilità dell’indagato per numerose ipotesi di reati fiscali, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Le società terze interessate proponevano ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della Libertà denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 12 bis d.lgs. n.74/2000.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza per nuovo giudizio.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

E’ dunque, evidente che, al di fuori dei casi in cui sia concretamente dimostrato che la società non costituisca altro che uno schermo fittizio (attraverso indici che possano avvalorare l’effettiva e concreta commistione dei patrimoni della società e del socio-amministratore, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’indebito trasferimento, in tutto o in parte, del patrimonio della società a favore del socio unico; il compimento da parte del socio amministratore di atti di disposizione per finalità del tutto estranee all’oggetto sociale; il rilascio di indebite garanzie della società al socio), la disponibilità dei beni societari da parte del suo amministratore  deve ritenersi, fino a prova contraria, esclusivamente nell’interesse dell’ente ed in ragione della funzione che lo stesso svolge, così come il patrimonio della persona giuridica deve ritenersi destinato alla garanzia dei creditori sociali, salva diversa dimostrazione su base di diversi indici” .

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA