Bancarotta fraudolenta documentale: l’obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili cessa solo con la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28678.2022 – depositata il 20.07.2022, resa dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, pronunciatasi in materia penale fallimentare sulla questione giuridica della individuazione del momento in cui cessa l’obbligo giuridico della regolare tenuta delle scritture contabili.

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie, ha ritenuto che ciò che rileva per escludere la responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non è il dato sostanziale della cessazione dell’attività di impresa ma quello formale della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Conseguentemente, in assenza di cancellazione, la violazione dell’obbligo posto a carico dell’organo gestorio integra sia la condotta materiale, sia l’elemento psicologico del reato previsto e punito dall’art. 216, comma 1, numero 2, legge fallimentare.

Di seguito si riporta il principio di diritto tratto dalla parte motiva della sentenza in commento:

L’obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che venga svolta o meno l’attività commerciale e la precisa volontà di non tenerle da una certa epoca determina di fatto una situazione tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società o il movimento degli affari”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA