La Cassazione annulla la sentenza che assolve dalla bancarotta distrattiva l’imprenditore individuale che finanzia con denaro della fallita altre società del gruppo

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 29335.2022 – depositata il 22.07.2022, resa dalla sezione quinta penale della Suprema Corte, pronunciatasi in materia penale fallimentare sulla questione giuridica della illiceità o meno dell’impiego di somme facenti parte del patrimonio sociale di una impresa individuale in stato di decozione – poi fallita – in favore di altre società riferibili al medesimo imprenditore.

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie sottoposto allo scrutinio di legittimità su ricorso del PM, ha ritenuto di dare continuità ai principi dettati in tema di bancarotta “infragruppo” secondo i quali è onere posto a carico della difesa dell’imputato (non compiutamente assolto in primo grado nel caso di specie) quello di dimostrare l’esistenza di un gruppo di imprese e la realizzazione di vantaggi compensativi conseguiti  con i pagamenti eseguiti in favore di persone giuridiche diverse da quella fallita.

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

All’imputato venivano ascritte varie ipotesi distrattive per pagamenti e cessioni di beni eseguiti da dall’impresa individuale fallita ad altre società delle quali, il medesimo giudicabile, risultava socio ed amministratori suoi congiunti.

Il Tribunale di Urbino assolveva l’imputato ritenendo che mancassero gli elementi costitutivi della norma incriminatrice contestata per avere egli destinato risorse a società con le quali l’impresa individuale fallita svolgeva attività di impresa e non per scopi estranei all’attività di impresa.

Il ricorso del PM ed il principio di diritto.

Contro la sentenza assolutoria proponeva immediato ricorso per cassazione il PM che aveva sostenuto  l’erronea applicazione della norma incriminatrice da parte del Collegio di merito atteso che, nel caso di specie, sarebbe stato depauperato il patrimonio dell’impresa fallita (a detrimento dei suoi creditori) mediante trasferimenti ad altre società, pur riconducibili allo stesso soggetto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata.

Di seguito si riporta il principio di diritto tratto dalla parte motiva della sentenza in commento:

“Tale argomentazione non è conforme a diritto perché ha attribuito ex se rilevanza al fatto che l’imputato svolgesse la propria attività tramite diverse imprese, quella individuale dichiarata fallita e le rimanenti società di capitali, senza dar conto di alcun vantaggio compensativo derivante dai pagamenti in discorso, constando invece che il [omissis] abbia impiegato risorse destinate all’esercizio dell’impresa individuale (poi fallita) per onorare debiti di soggetti giuridici distinti (partecipati dallo stesso imputato).

Invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da un’impresa ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione dell’impresa depauperata e di quella beneficiaria «ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 – 01); e, nella specie, sulla scorta della ricostruzione compiuta dal Tribunale, non risultano tali vantaggi compensativi, se non in via ipotetica o meglio «secondo la prospettiva» dell’imputato”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA