La Suprema Corte definisce il concetto di lavoratore cui si riferisce l’impianto normativo disegnato dal d.lgs. n.81/2001

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 29637.2022, depositata il 25.07.2022, resa dalla sezione quarta penale della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema giuridico della definizione del concetto di lavoratore cui può applicarsi la disciplina prevenzionistica dettata dal  d.lgs. n.81/2008.

 

L’incidente nel cantiere nautico, il reato contestato e il giudizio di merito.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che l’imputato, nella qualità di datore di lavoro di fatto, aveva commissionato a titolo oneroso ad un operaio dei lavori «in nero» di resinatura della carena della sua imbarcazione da pesca che si trovava alata in secca all’interno di un cantiere, sopra due cavalletti; nella esecuzione di detti lavori l’operaio era precipitato al suolo da un’altezza di circa 2,5 metri, procurandosi lesioni encefaliche e vertebrali tali da ridurlo in stato vegetativo permanente.

A seguito dell’incidente nei confronti del datore di lavoro veniva elevato addebito di lesioni colpose gravissime per non aver adottato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore del lavoro, oltre che nella violazione degli artt. 111 comma 1 lett.a) e 122 d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, per non avere, nel quadro di un lavoro temporaneo in quota, scelto le attrezzature più idonee a garantire e mantenere le condizioni di lavoro sicure e per non avere adottato adeguate impalcature o ponteggio o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta delle persone.

La Corte d’appello di Genova confermava integralmente la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Savona.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale articolando plurimi motivi di impugnazione, denunciando, per quanto qui di interesse, anche la qualità di datore di lavoro dell’imputato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riporta il passaggio più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento che affrontano il tema del concetto giuridico di lavoratore come definito dal T.U. in materia di Sicurezza sul Lavoro cui applicare la disciplina del d.lgs. 81/2001:

“..La Corte di Appello, ha fatto buon governo dei principi di diritto elaborati in relazione alla applicabilità della normativa prevenzionistica a rapporti quale quello in esame.

Appare sotto tale profilo, utile ricordare la definizione di lavoratore contenuta nel d.lgvo. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero «la persona che, indipendentemente dalla tipo di rapporto contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione» è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al «lavoratore subordinato» (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro» (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994) (in tal senso, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269637).

Peraltro, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte ha qualificato come lavoratori subordinati coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall’onerosità del rapporto, abbiano prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui (Sez. 4, n. 267 del 28/06/1988, Anorini Rv. 18C135) e ha affermato il principio che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dei medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251)”.

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