Possibile l’applicazione dell’istituto della continuazione per le truffe on-line seriali anche se le persone offese sono diverse.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza numero 29800.2022 – depositata il 26.07.2022, resa dalla sezione prima penale della Suprema Corte, che si è pronunciata sulla questione giuridica della possibilità di ritenere avvinte dal vincolo della continuazione una pluralità di truffe commesse tramite la rete internet in danno di soggetti diversi

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie sottoposto allo scrutinio di legittimità, ha ritenuto non in linea con il dominante orientamento di legittimità, la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione per non avere correttamente declinato la disciplina dell’istituto previsto dall’art. 81 cod. pen. rispetto al  reato contro il patrimonio commessi tramite l’utilizzo delle reti telematiche che per sua natura non predetermina l’identità della vittima dell’illecito.

 

Il caso di specie e la decisone del giudice dell’esecuzione.

Dalla lettura della sentenza in commento, si ricava che il difensore della persona condannata per due reati di truffa commessi tramite annunci pubblicati su un sito on-line di vendita auto, deducendo la medesimezza del disegno criminoso del proprio assistito per indurre in errore le persone offese dal reato, aveva ritenuto il proprio assistito meritevole del riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con sentenza definitiva con i conseguenti vantaggi sul quantum della pena da espiare.

Il Gip rigettava l’istanza sul presupposto delle diversità tra le plurime azioni illecite per le quali era stata riportata condanna per le seguenti ragioni:

  • non coincidenza delle persone offese dal reato;
  • diversità del testo degli annunci;
  • distanza temporale tra un annuncio e l’altro.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza reiettiva dell’istanza presentata al primo giudice, la difesa interponeva ricorso per cassazione deducendo vizio di legge in ordine alla erronea applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alla peculiarità della fattispecie.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato.

Di seguito si riporta il principio di diritto tratto dalla parte motiva della sentenza in commento:

“Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Ai fini di detto riconoscimento, l’utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura, non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell’unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia (Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021 dep. 2022, Carretta, Rv. 282512).

Tuttavia nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la similarità delle modalità esecutive delle condotte truffaldine (pubblicazione su internet di falsi annunci di vendita di auto), rileva che non è possibile, per le caratteristiche intrinseche ai reati di truffa commessi con la pubblicazione su Internet di un annuncio di vendita, che l’agente abbia individuato, prima della commissione delle truffe nell’agosto 2018, l’identità delle due persone offese da dette truffe e che le stesse fanno capo a decisioni distinte e autonome, essendo il contenuto del messaggio ingannatorio diverso oltre che inserito in rete a distanza di tre mesi.

Il ragionamento risulta, quindi, inficiato dalla considerazione di un falso indicatore, quale la preventiva individuazione delle persone offese, che nel caso di truffe commesse via Internet, tutte in incertam personam, escluderebbe sempre la possibilità di riconoscere l’unicità del disegno criminoso, in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale sopra indicato.

Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Bergamo – Ufficio G.i.p., quale giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte Cost. n. 183 del 2013”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA