Non evita la condanna l’imprenditore che omette il versamento IVA superando del 5% la soglia di punibilità.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 30432.2022, depositata il 02 agosto 2022, con la quale la sezione terza penale della Corte di Cassazione, ha affrontato nuovamente il tema della applicabilità o meno dell’art.131 bis cod. pen., qualora si verta in ipotesi superamento minimo della soglia di punibilità, ove prevista dalla legge.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità, ha ritenuto corretto il percorso logico giuridico seguito dai giudici di merito che avevano escluso l’applicabilità della causa di non punibilità ritenendo l’illecito fiscale di per sé grave a prescindere dal valore dello scostamento dell’importo dell’imposta indiretta non pagata rispetto a quello predeterminato nella soglia di punibilità, attualmente fissata in euro 250.000,00.
Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.
La Corte di appello di Taranto confermava la condanna inflitta dal locale Tribunale al legale rappresentante di una società di capitali, nella qualità firmatario del modello unico SC/2015 per l’anno di imposta 2014, imputato per il reato previsto e punito dall’art. 10-ter d.lgs. n.74 del 2000, per avere omesso il versamento dell’I.V.A. per un importo complessivo di euro 262.452,00.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando un unico motivo di impugnazione con il quale denunciava vizio di legge e di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità, richiamando arresti giurisprudenziali favorevoli alla tesi secondo la quale lo scostamento dalla soglia punibilità in misura inferiore al 10% consente di accedere all’istituto previsto dall’art. 131 bis cod. pen..
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di maggiore interesse per il presente commento:
“La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto prendendo in esame non tanto la percentuale di superamento della soglia di punibilità ma l’entità dell’imposta evasa e del superamento della soglia di punibilità; ha ritenuto, con un giudizio di merito qui non rivalutabile, che l’Iva non versata, di € 261.452, superiore di € 11.452 alla soglia di punibilità, non costituisca un’offesa di particolare tenuità.
La Corte di appello ha valutato dunque la gravità del reato, in base ad uno degli elementi ex art. 133, comma 1, cod. pen..
Va ribadito il principio per cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01).
Rispetto alla valutazione della Corte di appello, relativa all’entità dell’imposta evasa, anche oltre la soglia, il ricorso non propone specifiche deduzioni.
Anzi, il ricorrente ha estrapolato solo un passo della motivazione della sentenza n. 3256 del 2021 della Corte di cassazione; tale sentenza non afferma in alcun modo che il mancato superamento della soglia di punibilità del 10% imponga l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..
Il caso esaminato dalla Corte di cassazione concerneva, infatti, la riforma della sentenza di primo grado, di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con condanna in appello e la sussistenza del vizio della motivazione della sentenza impugnata per il mancato superamento delle argomentazioni della sentenza di primo grado, fra cui quello della percentuale di superamento della soglia di punibilità”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA