La mera esistenza di una delega ad operare sul conto corrente del genitore dell’indagato non sempre ne legittima il sequestro preventivo.

Segnalo la sentenza numero 30619.2022, depositata il 03 agosto 2022, con la quale la sezione terza penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla questione giuridica afferente la possibilità di eseguire il sequestro preventivo anche sul conto corrente di una persona estranea all’indagine penale sul quale, tuttavia, risulta registrata una delega ad operare in favore dell’indagato.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità, ha annullato il provvedimento cautelare reale sul presupposto che l’applicazione del noto principio, secondo il quale per eseguire il sequestro è sufficiente la possibilità da parte dell’indagato di esercitare sul conto corrente  poteri analoghi a quelli del titolare del rapporto bancario, non può ritenersi indiscriminata, ma deve essere valutata caso per caso secondo le specificità della singola fattispecie.

 

La fattispecie, l’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare di merito.

Il Tribunale del riesame di Vicenza rigettava l’appello proposto dalla terza interessata, madre dell’indagato,  avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 10-quater del d.Igs. n. 74 del 2000, ed eseguito anche sulle somme di denaro depositate sul conto corrente dell’appellante – pensionata – sul quale il figlio indagato aveva la delega ad operare.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa della terza interessata deducendo vizio di legge perché sul conto corrente, al momento del sequestro, risultavano depositate somme molto basse, provenienti da reddito da pensione, necessarie alle spese primarie e al sostentamento della ricorrente cui in caso di necessità avrebbe potuto provvedere il figlio in forza della delega bancaria.

La Suprema Corte, ravvisando sul punto una carenza nella motivazione del provvedimento impugnato, ha accolto il ricorso annullando con rinvio per nuovo giudizio.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa dell’ordinanza annotata di maggiore interesse per il presente commento:

“…La delega non dimostra di per sé l’esistenza del potere di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme; il mandato implica un dovere di rendere conto, al titolare delle somme, dell’attività svolta dal delegato.

Ove la delega sia caratterizzata da limiti fissati dal delegante, dovrà essere valutato se quei limiti costituiscano già ostacolo nell’ipotizzare che mediante quello strumento negoziale il delegato possa di fatto esercitare i poteri delegante.

Anche ove la delega non sia caratterizzata da limiti, a tale documento devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio (di ragionevole probabilità, considerata la sede incidentale in cui esso deve essere formulato e la finalità cui è diretto) circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare.

Analoghe conclusioni devono essere riproposte nel caso in esame in cui il conto corrente è intestato alla madre dell’indagato, nata nel 1925, trattandosi di ipotesi frequente, nella realtà, che un figlio gestisca mediante la delega il conto di un genitore anziano, senza che ciò imponga il possesso delle somme di denaro.

Il Tribunale del riesame non ha correttamente applicato i principi esposti.

Nel provvedimento impugnato si dà atto dell’esistenza della delega illimitata ma gli elementi di fatto della disponibilità del conto sono indicati in modo generico, mentre occorre verificare in concreto che, attraverso la delega, l’indagato abbia utilizzato i fondi per fini suoi personali, o abbia disposto delle somme giacenti sul conto corrente della madre per destinarle all’attività della società coinvolta nel reato tributario, o abbia eseguito operazioni del tutto estranee alle necessità e ragioni di vita della madre, che possono ragionevolmente, quelle lecite, essere anche di importo elevato”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA