Anche per il profitto dei reati tributari deve essere motivata l’urgenza di procedere al sequestro preventivo dei beni in previsione della futura confisca
Segnalo la sentenza numero 31938.2022 – depositata il 30.08.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione, che si è pronunciata, in sede cautelare reale, sulla questione giuridica del contenuto dell’obbligo posto a carico dell’Autorità giudiziaria procedente di motivare le ragioni di urgenza che rendono necessario ed indifferibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca che, come noto, presuppone una sentenza di condanna ovvero l’applicazione di pena concordata.
La Suprema Corte, facendo applicazione al caso di specie di un principio di diritto già elaborato dalla Sezioni Unite Penali (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), ha annullato l’ordinanza impugnata per vizio di legge connesso alla carenza assoluta di motivazione in ordine alla suddetta questione giuridica, ritualmente sollevata dalla difesa.
L’ipotesi di reato, il sequestro preventivo e la fase cautelare di merito.
Il Tribunale di Crotone, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame proposta dal socio e legale rappresentante di una società di capitali – indagato per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente per gli anni d’imposta 2017 e 2018 in ordine ai quali il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta ovvero per equivalente, per un importo di euro 1.865.995,51, pari al profitto dei reti in provvisoria contestazione.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
La difesa della società interponeva ricorso per cassazione contro la decisione del Collegio cautelare articolando plurimi motivi di impugnazione, deducendo, per quanto di interesse per il presente comento, la mancata motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora denunciato con la richiesta di riesame.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando, per l’effetto, l’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio.
Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento di interesse per la presente nota:
“Va peraltro osservato, in tal modo condividendo i rilievi difensivi, che – in relazione al periculum in mora – il Giudice del riesame non ha per vero dedotto alcunché di preciso e di concretamente riferibile alla fattispecie, in definitiva non soffermandosi – ancorché concisamente, date anche la natura e la sede del provvedimento – sulle ragioni per le quali, in concreto, il compendio sequestrato potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Tutto ciò a prescindere dalla natura della confisca cui il sequestro sarebbe preordinato.
Infatti, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (cfr. amplius, Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).
Sì che, in definitiva, l’obbligo di motivazione circa il periculum in mora – proprio in ragione dell’intervento nomofilattico al più alto livello – deve considerarsi applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, disposto ex artt. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74”.
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