Non si può negare il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali al condannato per bancarotta che non risarcisce il danno ai creditori.

Segnalo la sentenza numero 31628.2022, depositata il 24.08.2022, resa dalla prima sezione penale della Suprema Corte che si è pronunciata sulla legittimità o meno del rigetto della richiesta di concessione della misura alternativa alla detenzione al condannato definitivo per reati di bancarotta che non ha risarcito il danno cagionato alla massa fallimentare con la condotta distrattiva.

 

Il giudizio di sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e dichiarava inammissibile la subordinata richiesta di detenzione domiciliare avanzate dal condannato in relazione alla pena residua di due anni, un mese e ventitré giorni di reclusione, della maggior pena di due anni e sei mesi di reclusione, relativa a condanne per reati fiscali (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) e plurime bancarotte fraudolente documentali e distrattive inerenti ai fallimenti di cinque società, dichiarati tra il 3 maggio 2013 e il 19 maggio 2015.

Secondo i giudici di merito, ostavano alla concessione del beneficio richiesto la gravità dei delitti perpetrati dal condannato (distrazioni per milioni di euro), la mancata allegazione di un’iniziativa risarcitoria, la commissione di analoghi reati a distanza di soli due anni e dopo la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, nonché l’assenza di segnali di pentimento e di resipiscenza.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza di diniego del beneficio proponeva ricorso per cassazione la difesa del condannato, denunciando vizio di legge e di motivazione per avere il Tribunale di Sorveglianza travisato le risultanze agli atti dell’UEPE, stigmatizzando, quanto all’omesso risarcimento del danno, la impossibilità di provvedervi da parte del proprio assistito per assenza delle necessarie risorse economiche.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato per nuovo giudizio

Di seguito si riportano i passaggi più significativi della trama argomentativa della sentenza in commento per quanto qui di interesse:

“Va, inoltre, rammentato che, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/6/2017, Miele, Rv. 271226).

Tuttavia, deve reputarsi viziata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/9/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033).

….Ritiene il Collegio che i giudici di merito siano incorsi in un ulteriore vizio motivazionale nell’attribuire pregnante rilievo, ai fini del rigetto della misura alternativa richiesta, alla mancata formulazione di proposte di risarcimento del danno da parte del [omissis], senza, però, correlare la circostanza alle effettive condizioni economiche del condannato, o meglio, rappresentandole senza confrontarsi con i dati istruttori, che documentano come il ricorrente percepisca un introito mensile di 750,00 euro, con cui far fronte al proprio sostentamento e a quello di quattro figli minori”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA