Anche per la valutazione della continuazione con altri reati la frode fiscale si considera consumata con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Segnalo la sentenza numero 32285.2022, depositata il 02.09.2022, resa dalla terza sezione penale della Suprema Corte che si è pronunciata sul tema giuridico dell’individuazione del momento di consumazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, nel caso di specie rilevante ai fini della valutazione della continuazione con altri reati.
Il giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta del condannato diretta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati di cui alle seguenti sentenze:
- sentenza in data 11 febbraio 2015 del Tribunale di Pavia (irrevocabile il 27 aprile 2015) di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n.74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), commesso nel periodo di imposta 2007;
- ii) sentenza in data 6 ottobre 2014 del Tribunale di Pavia (irrevocabile il 15 gennaio 2018) di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di truffa, commesso in data antecedente e prossima al giorno 8 luglio 2009.
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava, in particolare, che il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso tra i due reati in quanto commessi a distanza di un anno uno dall’altro, per la disomogeneità delle condotte poste in essere e dei beni giuridici protetti dalle due fattispecie incriminatrici.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
Contro l’ordinanza resa dal Tribunale di Pavia ricorreva per cassazione la difesa del condannato denunciando vizio di legge e di motivazione in cui era incorso il primo Giudice nella valutazione dei presupposti di legge richiesti per l’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 cpv cod. pen.), segnalando, per quanto di interesse per il presente commento, l’erronea individuazione da parte del giudice del momento consumativo del delitto previsto e punito dall’art. 2 d.lgs. 74/2000 erroneamente fissato nel 2007, in realtà da ritenere coincidente con il termine per la presentazione della denuncia dei redditi relativi al periodo di imposta 2007 fissato al successivo 1 ottobre 2008 in forza del d.p.c.m. del 10 luglio 2007.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi della trama argomentativa della sentenza in commento:
“ ….Orbene, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso di detti principi. Essa, invero non argomenta in ordine alle deduzioni di cui all’istanza presentata dalla difesa del [omissis], pur essendovi tenuta a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., e assume, a ragione del diniego, la circostanza che il reato di cui alla prima condanna risale al 2007 quando la situazione economica della [omissis] s.r.l. non era compromessa, come, invece, avvenuto nell’ottobre del 2008 quando l’odierno ricorrente aveva posto in essere le prime condotte fraudolente – mediante la produzione di documentazione falsa all’istituto di credito al fine di ottenere un finanziamento – che poi avevano determinato la sua condanna per truffa, di cui alla sentenza in data 6 ottobre 2014 del Tribunale di Pavia.
In realtà, il termine per la presentazione della denuncia dei redditi relativi al periodo di imposta 2007 (oggetto della prima imputazione) era fissato al successivo 1 ottobre 2008 in forza del d.p.c.m. 10 luglio 2007, di talché la violazione dell’art. 2 d.lgs. n.74/2000 risale all’ottobre del 2008.
Ne consegue che entrambi reati (per i quali sono intervenute le due condanne oggetto del presente procedimento) sono stati posti in essere dal [omissis] nel medesimo periodo (settembre/ottobre del 2008), quando la situazione economica della citata società era già compromessa come emerso dalla relazione ex art. 33 legge fall., redatta dal curatore della [omissis] s.r.I., e sostenuto dallo stesso ricorrente.
L’ordinanza impugnata pertanto non è suffragata, come avrebbe dovuto essere, da una valutazione in concreto, avente riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, dell’insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti, giungendo a escludere in radice, in ipotesi come quella in esame, genericamente e immotivatamente, l’applicazione dell’istituto della continuazione”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA