Al creditore ipotecario di un immobile esecutato non spetta la legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo eseguito sul bene per reati tributari.

Segnalo la sentenza numero 32760.2022, resa dalla terza sezione penale della Suprema Corte, pronunciatasi in sede cautelare reale sulla rilevante questione giuridica della legittimazione spettante al creditore di impugnare il decreto di sequestro preventivo eseguito sui beni del debitore esecutato in sede civile.

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie, ha dichiarato inammissibile il ricorso dando continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude il terzo creditore dal novero degli aventi diritto ad impugnare il provvedimento cautelare reale.

La tutela giuridica del creditore, secondo il Supremo Consesso, può quindi trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca, che, come noto, presuppone una sentenza di condanna o di applicazione pena passata in giudicato.

 

L’ipotesi di reato ed il giudizio cautelare di merito.

La Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione, la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a suo tempo disposto nei confronti dell’imputato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.l g s. n. 74 del 2000, presentata da una società avente la qualità di creditore ipotecario sull’immobile di proprietà dell’imputato, che in sede processuale civile aveva formato oggetto di procedura esecutiva.

La Corte territoriale adita riteneva inammissibile l’istanza, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo ad analoga vicenda, assumendo che  il creditore assistito da garanzia reale non fosse legittimato a chiedere la revoca della misura in pendenza del processo, al fine di svincolare i beni in sequestro e restituirli alla procedura esecutiva civile in corso, non potendo la sua posizione essere assimilata a quella del proprietario e potendo il diritto di sequela trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza di inammissibilità proponeva ricorso per cassazione la società istante sostenendo la sussistenza della necessaria legittimazione quale ”soggetto interessato”.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

Come osservato anche dal Procuratore Generale, la decisione della Corte territoriale non solo non presenta alcun tratto di abnormità, ma risulta pienamente in linea con un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato: oltre alla decisione richiamata dalla Corte d’Appello, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario, Rv. 259346 – 01, secondo cui «in caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza – essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato – comporta l’immediata restituzione del bene ai sensi dell’art. 321, comma terzo, cod. proc. pen.»; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica soc. coop a r.I., Rv. 265392 – 01: «in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto il diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l’assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca, a differenza del diritto di proprietà, che comporta l’immediata restituzione del bene al titolare. Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, Italfondiario, Rv. 273349 – 01, la quale, nel ribadire l’impossibilità di assimilare al proprietario il creditore assistito da garanzia reale, ha in motivazione ulteriormente precisato che la previsione, nell’ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non comporta l’anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva).

Ben consapevole della impossibilità di assimilare la posizione del terzo creditore, pur assistito da garanzia reale, ai soggetti privati specificamente legittimati ad impugnare le ordinanze in tema di sequestro preventivo (oltre all’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione: cfr. le disposizioni in tema di riesame ed appello, contenute negli artt 322 e 322-bis cod. proc. pen.), la società ricorrente ha sostenuto che la propria legittimazione potesse ricavarsi dal riferimento al soggetto “interessato” abilitato a richiedere la revoca del sequestro ai sensi del comma 3 dell’art. 321.

La tesi non può essere condivisa, dal momento che il presupposto applicativo di tale disposizione è costituito dalla mancanza, eventualmente sopravvenuta, “delle condizioni di applicabilità previste dal comma 1”: si fa dunque esclusivo riferimento al sequestro impeditivo, e non a quello disposto a fini di confisca”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA