Risponde di lesioni colpose il datore di lavoro che affida all’operaio “tuttofare” il compito di utilizzare la motosega senza adeguata formazione.
Segnalo la sentenza numero 32235.2022, depositata il 02/09/2022, resa dalla quarta sezione penale della Suprema Corte, che ha affrontato il tema degli obblighi giuridici di formazione/informazione che incombono sul datore di lavoro e della sua conseguente responsabilità penale nell’ipotesi in cui si verifichi un incidente nel corso dell’attività lavorativa.
La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva della condotta abnorme dell’operaio infortunato, in quanto, le lesioni riportate dalla persona offesa del reato, era da porre in rapporto causale proprio con la colposa inosservanza da parte dell’imputato degli obblighi previsti dalla legge prescritti con finalità di prevenzione.
L’incidente sul lavoro, il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.
Secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza in commento, un operaio era stato incaricato di suddividere i rami già tagliati in parti più piccole, con l’utilizzo di una motosega; nel fare ciò il lavoratore, che aveva già tagliato una decina di rami grandi, trovandosi in precario equilibrio con i piedi sopra i rami bagnati posti a terra, nel passare la motosega da una mano all’altra, era scivolato e si era procurato una profonda ferita, con lesione vascolare.
La Corte di appello di Firenze confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di dell’imputato, tratto a giudizio per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della disciplina sul lavoro, non avendo fornito al lavoratore una adeguata formazione sull’uso di tale macchinario, in violazione degli artt.37 e 38 d.lgs. n.81/2008.
Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.
Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale fiorentina interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato sostenendo la assenza di responsabilità del datore di lavoro in ragione della condotta anomala tenuta dall’operaio nell’utilizzare la motosega.
La Corte regolatrice ha rigettato il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“ …Sotto il secondo profilo il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e„ quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv.272222).
E’ stato ulteriormente precisato che perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario che sia, oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez.4, n.15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv.269603).
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto laddove ha evidenziato – con argomentazione supportata dall’esito dell’istruttoria dibattimentale e costituente accertamento in fatto, estraneo al vaglio di questa Corte di legittimità – che all'[omissis] venne affidato un lavoro con l’uso di una motosega, messa a sua disposizione senza una preventiva informazione sull’uso corretto dello strumento, estremamente pericoloso.
La deduzione del ricorrente riguardante la inesistenza di corsi di formazione specifica appare priva di pregio, atteso che rientrava comunque negli obblighi del datore di lavoro istruire il dipendente sulle modalità di utilizzo della sega elettrica in funzione dello specifico compito affidato, di ridurre in piccoli pezzi i rami già tagliati, e di assicurarsi che tale compito venisse eseguito in una posizione stabile e non certo precaria, come quella assunta dall'[omissis].
Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la mancanza di ogni preventiva informazione sull’utilizzo dello strumento secondo buona tecnica, affidato ad un operaio generico, assunto come magazziniere e di fatto con mansioni di “tuttofare” (secondo quanto si legge in ricorso), senza quindi alcuna esperienza specifica sui singoli lavori da eseguirsi all’interno della [omissis s.n.c], consente di ravvisare in capo al [omissis] i profili di colpa generica e specifica contestati: l’imputato, dopo aver dato l’incarico al dipendente e consegnato la motosega, non si è in alcun modo preoccupato né di indicare come utilizzare correttamente tale strumento né di verificare le modalità di esecuzione del lavoro di taglio dei rami, al fine di escludere ogni rischio per la incolumità del lavoratore”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA