Sussiste il reato di punito dall’art.10 d.lgs n.74/2000 anche se i ricavi relativi alle fatture occultate sono facilmente individuabili esaminando il conto corrente del contribuente.

Segnalo la sentenza numero 32844.2022, depositata il 07 settembre 2022, con la quale la sezione terza penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla questione giuridica della sussistenza o meno del reato previsto e punito dall’art.10 d.lgs n.74/2000, quando i ricavi non dichiarati relativi alle  fatture occultate, sono facilmente individuabili perché transitati del conto corrente dell’impresa.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità, ha dato continuità al dominante orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche la minima attività investigativa per ricostruire il reddito imponibile  resasi necessaria dalla condotta omissiva del contribuente, costituisce prova del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

La  Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Tribunale cittadino nella parte in cui aveva accertato la penale responsabilità dell’imputato tratto a giudizio per il reato previsto e punito dall’art.10 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l’imputato, in qualità di sodo ai 97% di una società di persone, al fine di evadere le imposte sui redditi o sui valore aggiunto, aveva occultato due fatture di vendita emesse una nel 2010 – e l’altra nei 2011 nei confronti di altra società relative al periodo di imposta 2010 e 2011, ciascuno di essa di importo superiore a euro 500,000,00, non annotandole nelle scritture contabili obbligatorie ed omettendo di indicarle nelle dichiarazioni annuali di imposta pertinenti, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volume degli affari della persona giuridica da lui gestita.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale torinese, interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, lamentando, per quanto di interesse per il presente commento, l’affermazione della penale responsabilità  ritenuta ingiustificata per essere i redditi di impresa facilmente ricostruibili semplicemente compulsando il conto corrente della società.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza  limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa dell’ordinanza annotata di maggiore interesse per il presente commento:

“…Nel caso di specie, per ammissione nel medesimo ricorrente le fatture sono state emesse, pagate, ma non contabilizzate.

Quindi sono esistenti, ma sono state occultate all’erario, mediante la mancata registrazione nei libri contabili obbligatori e non riportandole nella dichiarazione.

Né rileva l’appunto che mediante gli estratti conti societari sia possibile, se non persino agevole, ricostruire l’ammontare dei redditi, in quanto costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza che il Collegio condivide, quello secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante essendo necessaria ulteriore attività investigativa (da ultimoSez.3, n. 7051 del 15/01/2019 Ucl, (dep. 14/02/2019) Rv, 275005 – 01), come nel caso in disamina, in cui si sarebbe resa necessaria una ulteriore attività investigativa di accesso ai conti correnti bancari, per ricostruire l’ammontare del volume d’affari”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA