La finalità di salvaguardare la forza lavoro non esclude la sussistenza del reato di omesso versamento dell’I.V.A.

Segnalo la recente sentenza numero 30628/2022, resa dalla sezione penale feriale della Suprema Corte, che si è pronunciata sul tema della colpevolezza nel reato previsto e punito dall’art. 10 ter d.lgs n.74/2000, con particolare riferimento alla scelta operata dall’impresa in crisi di liquidità di dare prevalenza alla salvaguardia della forza lavoro –  e quindi la continuità aziendale – rispetto al puntuale pagamento del debito tributario dovuto all’imposta indiretta.

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie, ha richiamato i principi di diritto elaborati nel suo più alto consesso – Sezioni Unite Penali sentenza n. 37424 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, Romano, laddove la componente psicologica del reato nel dolo del soggetto attivo del reato è stata individuata nel dolo eventuale, rinvenibile nella consapevolezza della esistenza del debito IVA autoliquidato seguito dal mancato adempimento nel termine (lungo) previsto dalla legge.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Il legale rappresentante di una società di capitali veniva rinviato  a giudizio per avere  omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2014 entro il termine di legge previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare complessivo di euro 1.471.798.

La Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Milano di condanna dell’imputato  per il reato di omesso versamento dell’i.v.a. alla pena ritenuta di giustizia.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione, denunciando vizio di legge e di motivazione anche in relazione al capo di sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova sulla componente psicologica del reato nonostante l’accertata crisi di liquidità e la necessità di da parte dell’impresa collettiva  di corrispondere le retribuzioni in adempimento di un obbligo di legge posto  a tutela di un bene di rango costituzionale.

La Corte regolatrice ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermandola in punto di affermazione della penale responsabilità.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Venendo, infine, alla questione relativa al conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, diritto avente copertura costituzionale ex art. 36 Cost., la tesi difensiva, secondo cui la condotta di omesso pagamento dell’i.v.a. sarebbe scusata, sul piano dell’illiceità penale, dalla scelta del datore di lavoro di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, è priva di pregio.

E’ ben vero che entrambi i diritti, quello correlato all’obbligazione tributaria e quello riferibile all’obbligo retributivo, sono considerati meritevoli di tutela, e tuttavia, nel caso dell’eventuale conflitto tra essi, va privilegiato quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo, considerando, inoltre, che tale conflitto è sorto a seguito della condotta dell’imputato, il quale, come si è detto, nel momento in cui effettua operazioni imponibili riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’i.v.a. dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando, su base annuale, le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

Pertanto, dinanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, l’imputato avrebbe dovuto accantonare le somme corrispondenti al debito tributario, onde provvedere al versamento dell’imposta entro il termine di legge”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA