Sospensione dall’attività professionale per la contabile non iscritta all’albo che agevola la commissione di reati fiscali.

Segnalo la sentenza numero 33645/2022  – depositata il 13.09.2022, resa dalla terza sezione penale della Suprema Corte, pronunciatasi in sede cautelare personale su una ipotesi di concorso in false fatturazioni ed associazione per delinquere.

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi giuridica articolata dalla difesa secondo la quale la carenza di titolo di commercialista iscritta all’albo in capo all’indagata, non escludeva affatto la possibilità di concorrere nei reati tributari in provvisoria contestazione.

 

L’ipotesi di reato ed il giudizio cautelare.

Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in sede, rideterminava la durata in mesi 6 della misura interdittiva del divieto di esercizio della professione nei confronti di [omissis], indagata per i reati di associazione a delinquere e concorso in false fatturazioni.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagata articolando plurimi motivi di impugnazione, con uno dei quali veniva denunciato vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nella commissione dei reati tributari difettando il presupposto del titolo abilitativo necessario a svolgere le attività riservati agli iscritti all’albo.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione della ricorrente ai reati non essendo contestati la sussistenza degli stessi), l’ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico della ricorrente, e in particolare la pluralità delle intercettazioni che evidenziano in modo univoco la condotta della ricorrente che conversando con [omissis] il 12 dicembre 2019 evidenziava la necessità di sistemare la contabilità in esito alla verifica della Guardia di Finanza.

La ricorrente nella conversazione dimostrava di essere al corrente di tutte le irregolarità commesse, da nascondere alla P.G. (sopprimendo o alterando la contabilità allo scopo).

Anzi, per il Tribunale, la ricorrente risultava la principale ideatrice (anche senza il titolo di commercialista) del sistema contabile e delle irregolarità. Lei era, del resto, anche disponibile a “sopprimere e falsificare le fatture emesse da tali società”.

Per il Tribunale del riesame, quindi, la ricorrente interloquiva con i principali protagonisti della vicenda con cognizione di causa mostrando di avere completa conoscenza della situazione contabile delle società coinvolte nelle frodi per false fatturazioni.”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA