Il risparmio minimo di spesa che avrebbe impedito l’incidente sul lavoro non esclude la responsabilità amministrativa dell’Ente

Segnalo la recente sentenza numero 33976/2022 – depositata il 13/09/2022, resa dalla sezione quarta penale, che ha affrontato la questione giuridica della sussistenza della responsabilità della società dotata di modello organizzativo, quando l’incidente sul lavoro risulta causato da una mancata messa in sicurezza di un macchinario per la quale sarebbe stata sufficiente una spesa di modesta entità

La Corte di legittimità, nel decidere il caso di specie, ha ritenuto corretto l’iter logico- giuridico seguito dai giudici di merito che avevano ritenuto sussistente il vantaggio economico conseguito dalla società tratta a giudizio quale criterio d’imputazione della responsabilità da colpa di organizzazione dell’ente, valorizzando il dato processuale dell’accertata prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle dalla tutela dei lavoratori, quale conseguenza delle cautele omesse.

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

L’incidente da cui trae origine la vicenda giudiziaria riguarda un dipendente stagionale dell’ente, che svolgendo attività di raccolta e lavorazione dell’uva, nell’esecuzione delle proprie mansioni è scivolato, a causa del pavimento bagnato, inserendo la mano sinistra all’interno della vasca di raccolta dell’uva, in quanto priva della necessaria griglia di protezione – il cui costo è stato accertato in giudizio pari a 1.860,00 euro –  così riportando lesioni gravi all’arto a causa del suo contatto con la coclea (macchina idraulica per sollevamento dei liquidi).

L’addebito elevato  in capo al presidente del consiglio di amministrazione (giudicato separatamente), quale reato presupposto dell’illecito amministrativo, è stato contestato a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nella violazione dell’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori, essendo la detta vasca di convogliamento priva di protezione per evitare contatti accidentali con la coclea.

La Corte d’Appello di Venezia, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l’ente tratto a giudizio responsabile dell’illecito amministrativo da reato di cui all’art. 25-septíes, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia la difesa della società interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazioni, uno dei quali impingente il tema giuridico della effettiva sussistenza del presupposto della colpa organizzativa, tenuto conto che: (i) la società era dotata di un modello organizzativo; (ii) non era stata riscontrata la serialità di comportamenti inadempienti rispetto agli obblighi di legge;  (iii) il risparmio di spesa era del tutto marginale rispetto ai costi sostenuti dall’impresa collettiva per le dotazioni di sicurezza comunque presenti negli spazi produttivi.

La Corte regolatrice ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Con riferimento al detto reato presupposto, commesso da soggetto in posizione apicale, dal giudice di primo grado è stata accertata la responsabilità dell’ente ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, nonostante l’adozione di un modello organizzativo ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione dell’infortunio, in ragione del vantaggio tratto dalla condotta di cui al reato e consistito in un risparmio di spesa, conseguito dall’omessa installazione duna griglia metallica fissata all’estremità della vasca e avente la funzione di evitare il contatto con la coclea.

È stato in particolare accertato un risparmino pari 1.860,00 euro (come da contestazione), ritenuto minimo, rispetto alla maggior somma impiegata per l ‘adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico (pari a circa 100.000,00-130.000,00 euro), ma comunque consistente ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d’imputabilità della responsabilità dell’ente.

In particolare, esso è stato ritenuto apprezzabile perché collegato al mancato rispetto delle regole cautelari, a prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa non sostenuta rispetto alle capacità patrimoniali dell’ente ovvero alle maggiori somme da queste impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

La Corte territoriale, previa specifica disamina dei singoli motivi d’appello, ha  confermato in toto la statuizione di primo grado con particolare riferimento all’evidenziato vantaggio quale criterio d’imputazione della responsabilità da colpa di organizzazione dell’ente.

Sul punto, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha ritenuto tale risparmio di spesa, pari a 1.860,00 euro, esiguo/limitato ma comunque tale da integrare vantaggio per l’ente, escludendo, in risposta a specifica deduzione difensiva, l’indispensabilità ai fini della configurabilità del vantaggio dell’accertamento di una violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, cui ricollegare il vantaggio, in quanto non richiesto dall’art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001.

Le argomentazioni di cui innanzi, si mostrano dunque aderenti ai principi governanti la materia, essendo stato valutato il vantaggio, quale criterio oggettivo d’imputazione della responsabilità dell’ente ma ricollegato alla condotta del soggetto attivo del reato presupposto, all’esito di un giudizio ex ante e, nella specie, in termini di risparmio di spesa (pari a 1.860,00 euro) conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza (la griglia di sicurezza).

Con valutazione esente da vizi motivazionali è stata altresì esclusa l’irrisorietà dal vantaggio conseguito, la cui consistenza è stata difatti apprezzata con specifico riferimento all’area di rischio la cui gestione è stata lasciata in parte scoperta, causa delle lesioni personali patite dal lavoratore, in forza della mancata apposizione della griglia con riferimento a una grossa vasca di raccolta dell’uva funzionale all’attività dell’ente, consistente nella lavorazione dell’uva al fine della successiva commercializzazione dei relativi prodotti.

La Corte d’appello, in considerazione di specifiche prospettazioni difensive, ha altresì fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi sanciti da Sez. 4, n. 22256/2021, Canzonetti, ritenendo che il connotato della sistematicità delle violazioni sia estraneo al requisito del vantaggio.

Quest’ultimo, pur ritenuto esiguo/minimo, anche in relazione alla spesa sostenuta dall’ente nella materia antinfortunistica, in un contesto di generale osservanza da parte della società delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, non è stato desunto, sic et simpliciter, dall’omessa adozione della misura di prevenzione dovuta ma è stato argomentato dalla ritenuta oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quale dalla tutela dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse.

Diversamente da quanto paventato dalla ricorrente (con il secondo motivo e, in parte, con la prima censura), difatti, è in tali termini che deve essere inteso il riferimento della sentenza d’appello allorquando essa, in uno con lo specifico settore di riferimento della violazione della disciplina antinfortunistica, argomenta oltre che dall’oggettivo risparmio di spesa pari a 1.860,00 euro anche alla politica antinfortunistica carente, dalla riduzione dei costi per gli oneri di consulenza necessari per un adeguato modello organizzativo, per i necessari interventi strutturali e per la connessa attività di formazione e informazione dei lavoratori, compresi quelli stagionali come la persona offesa [omissis].

In tali termini, specifici e non generici, in quanto rapportati agli interventi eseguiti dall’ente all’esito dell’infortunio al fine di dare, solo allora, prevalenza alla tutela dei lavoratori, la Corte territoriale ritiene dunque accertata nella specie la prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle dalla tutela dei lavoratori, quale conseguenza delle cautele omesse”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA