Frode fiscale: non si applica la causa di non punibilità al socio della s.n.c. se il pagamento del debito tributario avviene dopo la conoscenza dell’inizio della indagini tributarie a carico della società.

Segnalo la sentenza numero 35381/2022 – depositata il 22/09/2022, resa dalla sezione terza penale, che ha affrontato la questione giuridica della applicazione della causa di non punibilità prevista dal novellato art. 13 bis d.lgs. n.74/2000 al socio di una società in nome collettivo quando la persona giuridica è già venuta a conoscenza degli accertamenti tributari.

La Corte di legittimità nel decidere il caso di specie, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già sedimentato intorno al punto di diritto, ha ritenuto l’imputata non meritevole di esito assolutorio in quanto  già a conoscenza degli accertamenti amministrativi nella qualità di legale rappresentante della società di persone poi trasformata in società di capitali.

 

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di Appello di Torino confermava  la sentenza di condanna resa dal  Tribunale cittadino, in forza della quale l’imputata, tratta a giudizio  quale nella qualità di legale rappresentante della s.n.c.(omissis) poi divenuta s.r.l. (omissis) era stata condannata, con i doppi benefici e col riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 13-bis d.lgs.10 marzo 2000, n.74, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all’anno d’imposta 2011.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Torino interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputata articolando plurimi motivi di impugnazione, denunciando vizio di legge e di motivazione anche in riferimento al capo di sentenza che aveva denegato valore di causa di non punibilità al pagamento del debito tributario, valorizzato dai Giudici di merito solo come circostanza attenuante.

La Corte regolatrice ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Ciò posto, ed in relazione al primo motivo di censura, l’invocata norma di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo attualmente in vigore dal 25 dicembre 2019, prevede che “i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Ciò posto, se è ben vero che questa Corte si è già espressa nel senso di ritenere che la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807; cfr. altresì Sez. 3, n. 15237 del 01/02/2017, Volanti, Rv. 269653; Sez. 3, n. 30139 del 12/04/2017, Fregolent, Rv. 270464), analogamente va ritenuto, per identità di ratio, anche in relazione alla causa di non punibilità siccome introdotta – nei termini già richiamati – dall’art. 39, comma 1, lett. q-bis decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157. 4.1.1.

A questo proposito, peraltro, va osservato che è pacifico – come è stato ricordato dalla decisione del Tribunale di Torino – che nel corso del 2015 la s.r.l. è stata sottoposta a verifica fiscale, proprio in ragione della segnalazione di fatturazioni per operazioni inesistenti risalenti al 2012 allorché la società operava nelle forme della società in nome collettivo, e che l’odierna ricorrente ne era sempre la legale rappresentante.

Al riguardo, ed in proposito i rilievi daranno risposta in larga misura anche al secondo motivo di gravame, l’autore del reato ha avuto – anteriormente alla definizione amministrativa (in ordine alla quale non vi è questione) e proprio in forza del proprio ruolo – formale conoscenza dell’attività di accertamento amministrativo a carico della società proprio per l’ipotesi di fraudolenza nelle dichiarazioni (circostanza che, parimenti, non viene in sé contestata e che egualmente è ammessa dall’odierna ricorrente, anche in merito alla quantificazione degli elementi fittizi evidenziati nella dichiarazione, mentre la stessa condotta fraudolenta è comunque riconducibile al legale rappresentante, v. anche infra)”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA