La vendita di immobili gravati da mutuo non esclude la bancarotta distrattiva.

Segnalo la recente sentenza numero 37076/2022 – depositata il 30/09/2022, resa dalla sezione quinta penale, che si è pronunciata sulla sussistenza o meno del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, nel caso di specie contestato per la vendita di beni immobili intestati alla società sui quali – ed è questa la particolarità – gravati da mutuo oggetto di accollo da parte dell’acquirente.

La sentenza in commento, nel rigettare l’impugnazione di legittimità, ha ritenuto che i Giudici di merito avevano operato buon governo dei principi giurisprudenziali elaborati sul tema giuridico della condotta materiale che integra la bancarotta distrattiva, ravvisabile, nella fattispecie in disamina, negli atti negoziali che avevano depauperato il patrimonio della società fallita (il prezzo della vendita non era stato incassato e l’accollo del mutuo era cumulativo, quindi non liberatorio per il venditore)  senza alcuna reale contropartita compensativa degli interessi lesi del ceto creditorio.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che secondo l’ipotesi accusatoria l’imputato – quale co-amministratore, poi amministratore unico ed infine  liquidatore della società fallita – avrebbe distratto dal patrimonio aziendale sette immobili, dal valore complessivo di euro 1.300.000,00, benché gravati da mutui per un importo complessivo di euro 749.257,73, alienandoli ad altra persona giuridica per un corrispettivo di euro 308.742,27, pagati con assegni di un terzo mai incassati.

Il Tribunale di Livorno, all’esito di giudizio svolto con il rito abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione, oltre sanzioni accessorie, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.

La Corte di appello di Firenze, riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato limitatamente al reato di bancarotta documentale, con riduzione della pena detentiva, revocando, per l’effetto, la declaratoria di interdizione dai pubblici uffici e riduzione della durata delle sanzioni accessorie previste dalla legge fallimentare.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Firenze interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato che articolava plurimi motivi di ricorso per  denunciare vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata; per quanto qui di interesse, veniva censurato il capo di sentenza che aveva  ritenuto condotta di  distrazione l’alienazione dei beni immobili in quanto gravati da mutuo che veniva accollato dall’acquirente.

La Corte regolatrice ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, essendo l’interesse tutelato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o distrattiva quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti – che coincide con il patrimonio dell’impresa – ed avendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo, integra un atto distrattivo qualunque condotta dell’amministratore che determini un depauperamento del patrimonio dell’impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori.

In applicazione di tale orientamento, questa Corte ha ritenuto sicuramente idonea ad integrare un’ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca, realizzata con il mero accollo cumulativo da parte dell’acquirente del mutuo concesso per l’acquisto degli stessi, senza la corresponsione di un effettivo corrispettivo; accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 273032 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032).

Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, sussiste un elemento dirimente ed assorbente che fa deporre per l’evidente natura distrattiva della cessione degli immobili posta in essere dalla società fallita senza un effettivo corrispettivo in denaro, ma sostanzialmente solo mediante accollo da parte dell’acquirente del mutuo concesso dalle banche creditrici ipotecarie (oltre ad assegni di un terzo mai incassati): è stato pattuito tra le parti un accollo c.d. cumulativo, senza liberazione della fallita”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA