Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale è dimostrato dalla condotta elusiva tenuta dell’imputato durante la procedura concorsuale.
Segnalo la sentenza numero 37462.2022 – depositata il 04/10/2022, resa dalla sezione quinta penale della Suprema Corte, che si è pronunciata sugli indici probatori che il giudice del merito può valorizzare per ritenere consumato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” che ricorre quando il giudicabile non consegna alla procedura concorsuale le scritture contabili necessarie alla ricostruzione degli affari dell’impresa fallita.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha validato l’iter logico-giuridico seguito dai Giudice del merito che avevano desunto la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, vale a dire la finalità di arrecare un danno ai creditori, dal comportamento elusivo tenuto dall’amministratore della società che non aveva consegnato la documentazione richiesta dall’organo fallimentare.
Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.
La Corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso in qualità di responsabile e amministratore unico di una società di capitali.
Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, denunciando vizio di legge e di motivazione con plurimi motivi, con uno dei quali, per quanto di interesse per il presente commento, aveva denunciato una carenza di motivazione sul tema della colpevolezza.
La Corte di legittimità regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso:
Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento:
“……In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; C:ass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
La corte territoriale, del resto, ha reso una puntuale motivazione sulla completa assenza di ogni documentazione contabile, che non veniva rinvenuta presso gli studi dei commercialisti indicati dall’imputato, evidenziando, inoltre, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio emerga in tutta evidenza dal mero raffronto tra la notevole entità del passivo e la totale inesistenza dell’attivo, nonché dalla complessiva condotta elusiva posta in essere dal ricorrente, che ha indicato sedi sociali inesistenti e ha omesso di consegnare agli organi del fallimento un libretto bancario intestato alla società, con un saldo positivi di euro 35.749,50, che si era impegnato a consegnare”
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA