L’offesa anche grave al corpo della Polizia locale comunale non costituisce reato di vilipendio.
Segnalo la sentenza numero 35328/2022 – depositata il 22.09.2022, resa dalla sezione prima penale della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sulla sussistenza o meno del reato di vilipendio quando l’offesa è rivolta alla Polizia locale.
La Suprema Corte, nel dirimere il caso di specie, ha escluso la sussistenza del reato considerando che la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di forza armata.
Il caso di specie, l’imputazione ed il doppio grado di merito.
La Corte di appello di Milano, sezione minorenni, confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale con la quale era stato dichiarato estinto il reato a seguito della concessione del perdono giudiziale al minore imputato che aveva pubblicato sul proprio profilo instagram una foto che lo ritraeva dinanzi ad un’autovettura della Polizia locale accompagnata dalla dicitura “fuck the police”.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
La difesa dell’imputato ricorreva per cassazione articolando plurimi motivi.
La Suprema Corte ha ritento fondata l’impugnazione di legittimità per insussistenza del fatto di reato contestato
Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza annotata:
“…La Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di forza armata, anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco.
In Italia le forze armate sono costituite dall’Esercito, dalla Marina Militare, dall’Aereonautica militare. L’Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il d.lgs. 297 del 05 ottobre 2000.
Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 290 cod. pen.
Un fatto commesso con riferimento alla polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all’art. 290 cod. pen..
Ne deriva pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto di reato così come contestato non sussiste”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA