I limiti previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. si applicano al sequestro per equivalente ma non a quello impeditivo

Segnalo la  sentenza numero 40934/2022 – depositata il 28/10/2022, resa dalla sezione seconda penale della Suprema Corte che si è pronunciata sul tema giuridico del raggio applicativo dell’art.545 cod. proc. civ. (che regolamenta i limiti al pignoramento dei beni del debitare in relazione alla loro natura)  al sequestro penale, precisandone gli esatti confini.

La sentenza in commento, decidendo il caso sottoposto allo scrutinio di legittimità, ha ritenuto che i limiti al pignoramento previsti dal codice di rito civile che secondo il più  recente orientamento di legittimità avallato autorevolmente dalle Sezioni Unite Penali sono applicabili al sequestro per equivalente, non possono essere applicati al sequestro impeditivo pevisto dall’art. 321 c.p.p. in quanto finalizzato ad evitare che la libera disposnibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Conseguentemente, nel caso di sequestro impeditivo, la eventuale limitazione alla misura del sequestro è rimessa al giudice che dovrà, comunque, garantire all’indagato/imputato il c.d. minimo vitale.

 

L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare.

Il Tribunale della Libertà di Venezia, in funzione di giudice del rinvio disposto dalla  Corte di Cassazione a seguito di un precedente annullamento, disponeva il sequestro preventivo del credito riconosciuto dal Giudice del lavoro di Venezia in favore di dell’indagata che lo aveva ceduto alla madre, così consumando il reato previsto e punito dall’art. 388 cod. pen.

Secondo il Collegio cautelare la cessione operata dall’indagata, peraltro già raggiunta da un provvedimento precedente di sequestro penale per il reato di bancarotta,  imponeva l’applicazione della misura cautelare reale al fine di evitare che la libera disponibilità del bene, nella specie il credito di lavoro, potesse aggravare le conseguenze del reato di sottrazione all’autorità delle decisioni giudiziarie.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza resa dalla Tribunale per il Riesame interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagata che articolava plurimi motivi di ricorso per  denunciare vizi di legge e di motivazione del provvedimento impugnato.

Per quanto qui di interesse, con una articolazione difensiva, veniva censurato il capo dell’ordinanza che aveva denegato l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. sul credito di lavoro oggetto della misura cautelare reale.

La Corte regolatrice ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

Ed invero le Sezioni Unite in tale pronuncia hanno affermato che:”in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 1, lett.l), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 – sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti – attesa la riconducibilità degli stessi all’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione”.

L’affermazione della applicabilità dei limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod.proc.civ. è, quindi, espressamente stabilita in relazione ad una particolare fattispecie di sequestro, quello finalizzato alla confisca per equivalente, che assume quindi l’insussistenza del bene costituente il profitto o prodotto del reato e che si estende appunto ad altri beni del patrimonio dell’indagato in assenza dei predetti.

Viceversa, i limiti alla pignorabilità dei beni di cui all’art. 545 cod. proc. civ. non operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nei caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all’indagato il c.d. minimo vitale. (Sez. 4 – , n. 3981 del 21/01/2021, Rv. 280481 – 01

Appare quindi evidente che la limitazione invocata dal ricorso non operi nei casi di sequestro del bene costituente prodotto o profitto del reato e, nel caso di specie, l’importo del credito da lavoro ceduto dalla [omissis], costituisce proprio il profitto diretto del reato di cui all’art. 388 cod. pen. soggetto a confisca sicchè a tale bene non si applica la disciplina limitativa nella interpretazione data dalle Sezioni Unite rivolta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente”.

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA