E’ illegittimo il sequestro preventivo per reati tributari se non vengono esplicitate le ragioni del provvedimento cautelare anticipatorio della confisca

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 41819.2022, depositata il 07.11.2022 resa dalla sezione terza penale della Suprema Corte che si è pronunciata su una fattispecie di indebita compensazione e frode fiscale, ritenendo non adeguatamente motivata l’ordinanza del Tribunale per il riesame  – confermativa del sequestro preventivo – perché carente sotto il profilo delle ragioni che giustificavano la sussistenza del requisito del periculum in mora indefettibile presupposto per disporre l’ablazione del patrimonio prima del giudizio.

La sentenza in commento si inserisce nell’alveo del più recente orientamento giurisprudenziale che richiede la sussistenza di una specifica motivazione per potere emettere il provvedimento cautelare reale anticipatorio della confisca che, come noto, nei reati tributari, presuppone la pronuncia della sentenza di condanna ovvero quella di applicazione pena concordata tra le parti (c.d. patteggiamento).

 

L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare reale.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia emetteva decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente fino a concorrenza di euro 274.312,48 per i reati previsti e puniti dagli artt. 2 e 10 quater, ascritti ai legali rappresentanti di una società di capitali.

Il Tribunale di Perugia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza emessa dal Collegio cautelare di Perugia interponeva ricorso per cassazione la difesa degli indagati articolando plurimi motivi di ricorso.

Per quanto qui di interesse con un motivo di impugnazione aggiunto era stata stigmatizzata l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora assente sia nel decreto di sequestro preventivo, sia nell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al superiore vizio di legittimità annullando con rinvio il provvedimento impugnato, enunciando i principi di diritto :

“…..In proposito, infatti, è stato osservato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege) (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; cfr. ad es. Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci e altri, Rv. 271999).

In tal senso, pertanto, costituendo il periculum un presupposto necessario all’emanazione della misura cautelare reale, grava sul giudice che ha emesso la misura uno specifico onere motivazionale, sia pur declinato all’interno della specifica figura di sequestro adottato (e perciò correlato, nel caso di cui all’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., alla finalità anticipatoria attraverso la quale vengono assicurati al processo i beni suscettibili, secondo le indicazioni legislative, di confisca).

Il provvedimento impositivo della misura deve così obbligatoriamente spiegare, in linea con la ratio dello stesso istituto, le ragioni per le quali si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, troverebbe applicazione solo a giudizio concluso, dando perciò contezza degli elementi in forza dei quali si pone l’esigenza di sottoporre medio tempore le res al sequestro, non potendo attendersi la definizione del processo di merito stante il rischio che allora la confisca possa non essere più praticabile.

Ciò posto, il provvedimento impugnato (in adesione in parte qua a sez. U n. 36959 cit.) deve allora essere annullato per violazione di legge, dal momento che l’ordinanza del tribunale del riesame, al pari del provvedimento genetico, ha dato semplicemente conto dell’esecuzione del sequestro a norma degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74 del 2000, in tal modo implicitamente – ma erroneamente, alla stregua del principio richiamato – sostenendo che la confiscabilità della cosa ne determinerebbe al tempo stesso l’oggettiva pericolosità.

In questo modo, adottando una non corretta equivalenza tra confiscabilità tout court del bene e non necessità di motivazione, il provvedimento ha contravvenuto alla necessità di spiegare, in conformità alla corretta esegesi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., le ragioni della necessità di adozione dell’ablazione provvisoria del terreno prima della pronuncia di condanna e, quindi, della statuizione di confisca

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA