Nessun automatismo di responsabilità penale a carico del committente privato se l’operario della impresa appaltatrice si infortuna durante l’esecuzione dei lavori.

Segnalo la sentenza numero 40064.2022 – depositata il 24.10.2022, resa dalla sezione quarta penale della Cassazione chiamata a pronunciarsi su una ipotesi di reato di lesioni colpose per l’infortunio occorso ad un operaio impiegato in un piccolo cantiere edile.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il committente dei lavori affidati in appalto ad una impresa può rispondere in sede penale dei reati colposi di evento (lesioni colpose od omicidio colposo) quando viene dimostrato il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi di legge sui di lui incombenti e l’evento antigiuridico lesivo del bene dell’integrità fisica del lavoratore infortunato.

 

L’incidente in cantiere, il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.   

L’incidente sul lavoro accadeva perché il lavoratore, nell’effettuare lavori di rimozione di assi di armatura sul bordo esterno del balconcino – posto ad un’altezza da terra di circa 10 metri —, senza che fosse stata predisposta alcuna opera provvisionale idonea ad evitare pericoli di caduta delle persone o alcuna idonea imbracatura di sicurezza, perdeva l’equilibrio, cadendo nel vuoto e riportando lesioni gravi.

All’esito delle indagini preliminari il PM rinviava a giudizio l’imputato per rispondere del reato di lesioni personali colpose gravi perché, nella sua qualità di committente dei lavori di ristrutturazione di un appartamento cagionava, per colpa generica ed inosservanza dell’art. 3, comma 8, d. Igs. 494/96 e dell’art. 16 d.P.R. 164/56, lesioni personali all’operaio infortunato, dipendente della ditta individuale appaltatrice.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’addebito colposo consisteva nell’aver affidato i lavori ad una impresa individuale senza averne preventivamente verificato l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire, senza richiedere una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e senza chiedere un certificato di regolarità contributiva alla ditta suddetta.

Il Tribunale di Cuneo affermava la penale responsabilità dell’imputato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

La Corte di appello di Torino, investita dell’impugnazione, dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili del primo giudice.

 

 

 

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Torino proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione volti ad escludere il fatto di reato da cui discendeva la accertata responsabilità civile.

Per quanto di interesse per la presente nota è da porre in evidenza che, con una articolazione difensiva, veniva denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere adeguatamente vagliato i temi giuridici della colpa ravvisabile in capo al committente privato e della eziologia tra l’omissione contestata e l’evento di danno.

La Corte regolatrice ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza di secondo grado, rimettendo gli atti alla Corte di appello civile per l’ulteriore corso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Quanto alla ritenuta posizione di garanzia correlata alla qualifica di committente, i Giudici di appello hanno omesso di valutare le considerazioni sviluppate dalla difesa in altro motivo di gravame, laddove era stata dedotta la mancata concreta ingerenza dell’imputato nella conduzione del cantiere, sia per la distanza chilometrica rilevante tra l’immobile oggetto di ristrutturazione e la sua abitazione, sia per la nomina del direttore dei lavori, peraltro modesti, che aveva

assicurato la sua costante presenza sul posto.

Carente, dunque, sotto il profilo del supporto motivazionale, l’affermazione che il [omissis] “poteva avvedersi delle pericolosissime condizioni in cui versava il cantiere”.

Si ricorda sul punto (Sez .4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv.281497 – 02) che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

La sentenza impugnata, si ripete, non ha esaminato questo aspetto della condotta colposa.

Si è ancora ritenuto — con interpretazione da cui questo Collegio non si discosta (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante Francesca, Rv.278435) – che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l’effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell’evento).

Anche tale analisi appare, nella specie, del tutto omessa”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA