Negata la bancarotta riparata se il socio ha rifinanziato la società contraendo altro debito da restituire.

Segnalo la sentenza numero 43642.2022 – depositata il 17.11.2022, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione, che è tornata a pronunciarsi sul tema giuridico della c.d. bancarotta riparata.

L’istituto di creazione giurisprudenziale introdotto con la sentenza n. 6408/2014 spesso viene utilizzato nella difesa tecnica per escludere la responsabilità penale dell’imputato chiamato a rispondere per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando ricorre – almeno in astratto –  la possibilità di dimostrare la avvenuta  reintegrazione del patrimonio dell’impresa individuale o della società (nella bancarotta impropria) prima della sentenza di fallimento (ora dichiarazione di insolvenza secondo la nuova definizione introdotta con il Codice della Crisi di Impresa)

Secondo quanto statuito dalla sentenza in commento, che sul punto di diritto richiama principi oramai pacifici nella interpretazione della dominante giurisprudenza di legittimità, la reintegrazione del patrimonio sociale deve essere integrale ed incondizionato in modo tale da annullare qualsiasi pregiudizio per il ceto creditorio.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità, ha ritenuto destituita di fondamento giuridico la tesi volta al riconoscimento della bancarotta riparata per due ragioni:

(i)  non era stata provata la rispondenza tra l’immissione di liquidità e le restituzioni di denaro ricevute dal socio che avevano formato oggetto del reato fallimentare contestato;

(ii) il nuovo finanziamento era comunque pregiudizievole per il ceto creditorio in quanto aveva generato nuovo debito per la società.

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado con la quale l’imputato quale amministratore di fatto di una società era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta preferenziale, così riqualificata l’imputazione di bancarotta per distrazione di 209 mila euro realizzata attraverso la restituzione dei finanziamenti ai soci.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

La difesa dell’imputato condannato, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Firenze articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di maggiore interesse per la presente nota:

“Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha escluso il perfezionamento della c.d. bancarotta riparata per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, ha osservato la sentenza impugnata, non è provato che i nuovi finanziamenti fossero sinallagmatici rispetto alle restituzioni ricevute, dato il loro rilevante squilibrio sia come tempistica, sia come entità; in secondo luogo, il nuovo finanziamento non era la restituzione di quanto prelevato, ma un nuovo apporto al patrimonio societario che faceva sorgere un debito per la società.

Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui labancarotta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni (o, nel caso ex art. 216, terzo comma, I. fall., il pagamento preferenziale di un creditore) venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347). Il nuovo finanziamento, al quale il ricorrente vorrebbe attribuire valenza “riparatrice”, determinava invece un nuovo debito per la società, sicché si risolveva in un “adempimento apparente”, inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 – 02) ”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA