Il sequestro per equivalente disposto sul patrimonio dell’indagato per reati tributari trova l’unico limite nella intrinseca sequestrabilità dei beni oggetti di ablazione.
Segnalo la sentenza numero 43661.2022 – depositata il 17.11.2022, resa dalla terza quinta penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare reale sui limiti previsti dall’ordinamento all’operatività del sequestro per equivalente nei reati tributari previso dall’art. 12 bis d.lgs. n.74/2000.
Nel caso di specie, la difesa dell’indagato che aveva subito gli effetti del sequestro sul patrimonio personale, con l’interposto ricorso per cassazione, aveva denunciava vizio di motivazione del provvedimento impugnato perché carente sulla individuazione periculum in mora, quale indefettibile presupposto a sostegno della misura cautelare reale.
La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento giuridico la tesi difensiva enunciando il principio secondo il quale a differenza del sequestro diretto che colpisce il profitto del reato tributario, quello per equivalente eseguito sul patrimonio individuale del presunto autore del delitto fiscale trova l’unico limite nella natura del bene oggetto del vincolo di indisponibilità apposto con il sequestro.
L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare di merito
Il tribunale di Milano adìto con richiesta di riesame quale giudice della cautela reale, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale cittadino, nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 81, cpv., c.p., 2 d. Igs. n. 74 del 2000.
Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.
La difesa dell’indagato, proponeva ricorso per cassazione contro l’ordinanza resa del Collegio cautelare di Milano, articolando plurimi motivi di impugnazione.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa del provvedimento in commento di interesse per la presente nota:
“Trattandosi, dunque, di sequestro preventivo disposto per valore equivalente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 321, co. 2, c.p.p., e 12 bis, d.lgs, n. 74 del 2000, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del “periculum” in mora, sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263408; Cass., Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054)”
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