Pagare i dipendenti di altra impresa con la liquidità della società fallita non esclude la bancarotta distrattiva per operazione infragruppo anche se è identica la compagine sociale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 43834.2022, depositata il 18.11.2022, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione che è tornata a pronunciarsi sul tema giuridico dei fatti che devono essere allegati e provati dalla difesa nel processo penale per escludere la bancarotta distrattiva quando si assume che il distacco di risorse economiche dalla società fallita è giustificato da un vantaggio compensativo connesso alla partecipazione della impresa collettiva decotta ad un più ampio gruppo societario.

 

I reati contestati e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie all’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di amministratore della società fallita, era stata contestata ed accertata, secondo la  concorde valutazione dei giudici del merito,  una condotta di distrazione consistita nel prelievo, dal conto corrente della società fallita, di euro 320.467,63, serviti per pagare i dipendenti di altra società di cui pure il medesimo prevenuto era socio e legale rappresentante.  

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa  dal giudice per l’udienza preliminare del medesimo Tribunale.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di gravame.

Per quanto qui di interesse, con una articolazione difensiva, veniva contestato vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la legittimità dei pagamenti dei dipendenti di altra società collegata a quella fallita non solo per identità della compagine sociale ma anche per ragioni connesse ai collegamenti tra l’attività di impresa svolta dalle due persone giuridiche.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’interposta impugnazione di legittimità.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“ A quest’ultimo proposito, va rilevato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un’operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

In altri termini, deve essere allegata dall’imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell’operazione, l’esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall’atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536)”

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