La procura speciale del terzo interessato che propone riesame è valida anche se priva di formule sacramentali.

Segnalo sentenza numero 45852.2022 – depositata il 02.12.2022, con la quale, la Corte di Cassazione –  sezione seconda penale, si è pronunciata sul tema giuridico della forma che deve assumere la procura speciale che il “terzo interessato”,  vale a dire il soggetto – non indagato –  che subisce gli effetti negativi del sequestro sul proprio patrimonio, deve conferire al difensore per proporre richiesta di riesame (ovvero l’appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p.) contro il provvedimento che ha posto un vincolo ablatorio anche sul suo patrimonio.

Il principio di diritto statuito dalla Corte di legittimità riveste grande importanza nella quotidiana attività professionale, tenuto conto che le misure cautelare reali molto spesso vengono eseguite sulla liquidità giacente su conti correnti cointestati tra la parte indagata e persone estranee all’indagine penale, oppure su beni immobili cointestati tra più titolari del diritto dominicale sul cespite.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha annullato l’ordinanza del Tribunale per il Riesame che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione perché proposta dal difensore privo della necessaria procura, censurando la decisione impugnata che aveva interpretato in senso formalistico la nomina conferita dal difensore al “terzo interessato” in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sedimentata sul punto di diritto.

 

L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare.

Il Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da nella sua qualità e quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di persona  indagata ai sensi degli artt. 110, 640 cod. pen.,  in quanto presentato da difensore privo di procura speciale.

 

Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza resa dal Collegio cautelare milanese, la difesa del terzo interessato interponeva ricorso per cassazione denunciando vizio di legge del provvedimento in quanto la procura agli atti del fascicolo processuale proveniente dal Giudice a quo rispettava i requisiti richiesti dal codice di rito penale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi  di maggiore interesse estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento:

“Il motivo è fondato, in quanto il difensore ha documentalmente evidenziato che la procura speciale conferita da [omissis]era presente ed allegata all’istanza di dissequestro presentata.

La procura conferita dal ricorrente risulta, del resto, conforme al paradigma di legge e pienamente idonea al conferimento dei predetti poteri processuali.

In tal senso occorre ribadire che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena d’inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., “non richiede, l’adozione di formule sacramentali” (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5,n.34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911-01) l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332-01; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro, Rv. 247057-01 ).

Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01).

Ne consegue che le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente – che evidenziano la qualità di terzo/persona alla quale le cose sono state sequestrate e il conferimento dei poteri per proporre richiesta di riesame – risultano, pertanto, pienamente adeguate al fine di riscontrare l’avvenuto conferimento all’Avv. [omissis] il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell’interesse del e di impugnare l’eventuale rigetto dell’istanza.

Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l’istanza introdotta dinnanzi al Tribunale di Milano in capo al difensore del terzo interessato”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA