Il dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione non investe anche la soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n.74/2000.

Segnalo la sentenza numero 45891.2022 – depositata il 05/12/2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione, che ha esaminato una fattispecie in cui era stato contestato il delitto tributario di omessa dichiarazione, ritenuto come commesso dall’imputato secondo la valutazione concorde dei giudici del doppio grado di merito.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale veniva censurata la sentenza di secondo grado in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, aveva omesso di motivare adeguatamente sul dolo specifico necessario ad integrare il reato previsto e punito dall’art. 5 d.lgs. n.74/2000.

La sentenza è di interesse per gli operatori del diritto che si occupano della materia in quanto a differenza di più risalenti pronunce, ha precisato che l’elemento volitivo che ha riguardo al superamento o meno della soglia di punibilità (prevista dalla norma incriminatrice, sia prima, sia dopo la novella introdotta dal d.lgs. n.158/2015, che l’ha ridotta da € 77.468,53cad € 50.000,00) è quello del dolo generico, mentre il dolo specifico riguarda la volontà di evadere le imposte dirette ed indirette.   

Su quest’ultimo punto la carenza di motivazione – sostanzialmente apparente – ha determinato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, avendo la Corte di Appello di Torino ritenuto integrato il dolo di evasione ricavandolo, in via induttiva, dalle modalità non ortodosse in cui era tenuta la contabilità.

Di seguito si riporta il passaggio dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs. n. 158/2015, è necessaria, dunque, la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità e il dolo specifico di evasione in quanto il contribuente deve perseguire il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

Contrariamente alla deduzione difensiva, il fine di evasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costituitivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell’agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale.

A tali principi non si sono correttamente conformati i Giudici di merito, i quali, riprendendo e facendo proprie le considerazioni del giudice di primo grado, in maniera stringata, e scarsamente rappresentativa della logica sottostante, hanno desunto dalla caoticità della gestione della documentazione fiscale, il dolo di evasione.

La mancanza di un rigoroso ordine nella gestione contabile tuttavia, non può essere di per sé automaticamente identificata con la sussistenza del dolo richiesto dalla norma, sebbene i documenti non fossero oggettivamente idonei a fornire informazioni veritiere e utili ad onorare i debiti fiscali.

La sentenza va quindi annullata sul punto”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA