Il sequestro del telefonino deve essere limitato al tempo necessario per eseguire la copia forense dei dati contenuti nella memoria del dispositivo.

Segnalo la sentenza numero 44010/2022, depositata il 18.11.2022, resa dalla Corte di Cassazione – sezione sesta penale, che ha affrontato il tema giuridico del bilanciamento tra le esigenze di ricerca della prova nel corso delle indagini preliminari ed i diritti dell’indagato compressi dal sequestro del telefono cellulare.

La Corte di legittimità, decidendo il caso sottoposto al suo scrutinio, ha ordinato il dissequestro e la restituzione del telefono cellulare all’indagato, non sussistendo i presupposti per il mantenimento del vincolo di indisponibilità del bene.

 

Il sequestro probatorio e le vicende della richiesta di dissequestro.

IL P.M. presso il Tribunale dei minorenni  respingeva l’istanza di dissequestro presentata dal difensore dell’indagato, rilevando la necessita di attendere ii completamento degli accertamenti in corso.

Veniva quindi proposta opposizione al G.i.p. che la rigettava, segnalando la persistenza delle esigenze di indagine, per i possibili sviluppi in ordine alle attività di analisi dei dati estrapolati dal telefono, nel quadro di un accertamento tecnico disposto ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro il decreto di rigetto dell’opposizione veniva interposto ricorso per cassazione con il quale veniva denunciata violazione di legge relativa ai principi di proporzionalità del sequestro, tenuto conto, tra l’altro, che agli atti del PM risultava già depositata la consulenza tecnica eseguita sul dispositivo

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando il decreto di sequestro con ordine di restituzione del telefono all’avente diritto.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento:

Deve in tale prospettiva rilevarsi che non sono state indicate puntualmente le esigenze di indagine, che dovrebbero suffragare la persistenza del vincolo, dovendosi per contro sottolineare che nel caso di sequestro di un apparato   informatico complesso, quale quello costituito da un telefono cellulare e dalla relativa memoria, deve aversi riguardo, in vista di un adeguato contemperamento delle opposte esigenze, sia alla possibilità di verificare ii contenuto a Fini di indagini, secondo precise direttrici, sia alla necessita di rispettare ii principio di proporzionalità , da intendersi non solo in senso quantitativo, in relazione alla messe di dati, ma anche in senso temporale (si richiamano al riguardo i principi affermati in materia di sequestro probatorio di un telefono cellulare: Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv; 280838; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949).

 

Alla luce di tali premesse, deve valutarsi la possibilità di sottoporre il cellulare ad una rapida duplicazione del contenuto, mediante la creazione di una copia forense, costituente lo strumento per lo svolgimento di ulteriori verifiche, a fronte delle quali, tuttavia, l’esigenza della materiale disponibilità del bene sfuma in assenza di specifici elementi di segno contrario.

 

Posto che nel caso di specie non sono stati formulati rilievi in ordine al tipo di  estrapolazione  effettuata  nè  in  ordine  all’interesse  del  ricorrente  a salvaguardare la riservatezza del contenuto del cellulare, ma e stata posta solo la questione dell’interesse alla materiale restituzione del bene, si osserva che, in base alle prospettazioni difensive, suffragate dalla documentazione allegata al ricorso, l’espletamento delle indagini tecniche con creazione di una copia forense costituisce elemento idoneo a far venir meno esigenze di indagine tali da giustificare l’ulteriore mantenimento in sequestro del cellulare e della relativa scheda, in assenza della specifica indicazione di esigenze di segno diverso.

 

Su tali basi, dunque, ii ricorso deve essere accolto, conseguendone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con dissequestro e restituzione dei beni all’avente diritto”.

By Claudio Ramelli@RIPRODUZIONE RISERVATA