L’errore inescusabile del sanitario nell’esecuzione dell’intervento chirurgico rende ininfluente il rispetto delle linee guida.

Segnalo la sentenza numero 46262.2022 – depositata il 06.12.2022, resa dalla sezione quarta penale della Corte di Cassazione, che si è pronunciata su un caso colpa medica commissiva per effetto della quale ne era derivato il decesso del paziente.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si è soffermata sul tema giuridico del raggio applicativo dell’art.590 sexies cod. pen., introdotto dalla legge Gelli – Bianco, la cui applicazione è stata esclusa nel processo sottoposto allo scrutinio di legittimità, non ricorrendo i presupposti previsti dalla causa di non punibilità come  autorevolmente interpretata dalle Sezioni Unite Penale con la nota  sentenza  n. 8770 del 21.12.2017 (Mariotti ed altri, Rv. 272174).

Invero, secondo l’insegnamento del Supremo Consesso, la superiore causa di non punibilità è applicabile esclusivamente ai  omicidio o lesioni colpose (589 – 590 cod. pen.) ed opera nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità, ha ritenuto esente da vizi la sentenza impugnata, che aveva correttamente motivato sulla responsabilità penale del sanitario affermata per avere il giudicabile eseguito erroneamente  l’atto chirurgico a causa di una colpa inescusabile, declinabile come  negligenza.

 

L’imputazione ed il  doppio grado di merito.

L’addebito mosso all’imputato, tratto a giudizio nella qualità di medico in servizio presso l’Unità di oncologia dell’ospedale, era quello di aver causato la morte della signora [omissis] nel corso del prelievo di midollo osseo mediante il c.d. “esame puntale sternale”, per avere perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente con l’ago utilizzato per l’esame così da provocare una lesione cardiaca iatrogena che aveva determinato il decesso della medesima.

La Corte d’appello di Caltanisetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 589 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la relativa liquidazione.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione contestando i presupposti della accertata responsabilità penale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento che affrontano il tema della colpa di interesse per la presente nota:

“……Entrambe le sentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, costituiscono un unico corpo motivazionale, hanno ritenuto, alla luce della valutazione del compendio probatorio, che la condotta oggetto dell’addebito sia stata l’unica causa di verificazione dell’evento e ciò sulla base del rilievo che l’ago per la puntura sternale fu introdotto in un sito diverso da quello indicato e che il percorso scorretto è stato a sua volta la causa della foratura degli organi sottostanti.

In particolare, il giudizio di colpa formulato nei confronti dell’odierno imputato è stato incentrato sulla imprudente manovra di penetrazione della zona sternale effettuata in modo errato così da causare il tamponamento cardiaco, connotandosi la condotta dello stesso come superficiale e negligente senza tuttavia che la stessa abbia violato alcuna delle linee guida dettate in materia.

Conseguentemente la Corte territoriale ha escluso l’applicazione nel caso di specie dei principi di cui alla legge n. 189 del 2012, ricorrendo un’ipotesi di colpa grave configurabile in caso di “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato” ossia dell’errore inescusabile che trova origine nella mancata applicazione delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione.

Ebbene, a fronte di tale giudizio espresso dalla Corte di merito con motivazione logica e conseguenziale, correttamente non sono stati richiamati i principi introdotti della legge n. 24 del 2017 atteso che in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse (Sez. U., n. 8770 del 21.12.2017, Mariotti ed altri, Rv. 272174)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA