La Cassazione conferma il principio secondo il quale la bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio societario.

Segnalo la sentenza numero 47136/2022 – depositata il 13/12/2022, resa dalla sezione quinta penale della Suprema Corte, che si è pronunciata nuovamente sul tema giuridico della materialità del delitto fallimentare di bancarotta fraudolenta documentale reiterando il principio di diritto già affermato in un precedente arresto giurisprudenziale del 2018, statuendo quanto segue:

Deve essere, infatti, ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/6/2018, E., Rv. 273925)”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso che invocava l’applicazione del superiore principio al caso in disamina in quanto, il richiamo giurisprudenziale è stato ritenuto inconferente rispetto alla regiudicanda oggetto del giudizio penale in scrutinio, tenuto conto che la penale responsabilità era stata concordemente affermata dai giudici di merito con riferimento alla infedele tenuta delle scritture contabili.

L’appostamento di bilancio contrario al vero era quindi la mera conseguenza della consumazione del reato previsto e punito dall’art. 216 L.F.  correttamente accertato sulla base della irregolare tenuta dei libri e scritture contabili.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA