La confisca per equivalente può essere interamente eseguita sul patrimonio di uno dei concorrenti del reato una volta divenuta definitiva la sentenza di patteggiamento.

Segnalo la sentenza numero 47331/2022 – depositata il 14.12.2022, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul tema delle modalità di esecuzione della confisca del profitto dei reati fallimentari sul patrimonio degli imputati una volta emessa la condanna definita ovvero, come nel caso di specie, qualora divenga irrevocabile la sentenza applicativa della pena concordata tra le parti.

La fattispecie oggetto dello scrutinio di legittimità si riferisce alla sentenza di “patteggiamento” emessa ex art. 444 e segg. C.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Di Monza con la quale era stata applicata la pena richiesta dalle parti, inflitte le  pene accessorie ritenute di giustizia e disposta la confisca, anche per equivalente, sul patrimonio dei condannati.

Contro la sentenza di applicazione pena ciascun imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorreva per cassazione lamentando diversi vizi di legge.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che uno dei ricorrenti lamentava la illegittimità della confisca perché gravante per intero sul suo patrimonio.

La Supremo Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi.

In riferimento alla questione delle modalità di esecuzione della confisca la Corte di legittimità, ha ritenuto di dare continuità al dominante orientamento reiterando il seguente principio di diritto:

Nel caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente disposta per l’intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale è, appunto, la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886; Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Carbone, Rv. 280322; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256).

Ne consegue che la misura ablativa può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, purché non ecceda complessivamente nel quantum l’ammontare del profitto complessivo”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA