Nessuna attenuante nella bancarotta fraudolenta patrimoniale se l’imputato non ha consegnato le scritture contabili.
Segnalo la sentenza numero 47776/2022 – depositata il 16.12.2022, resa dalla sezione quinta penale della Suprema Corte, che si è pronunciata sulla possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio della bancarotta fraudolenta patrimoniale per effetto della concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.) e di quella ad effetto speciale prevista dall’art. 219 L.F. (danno patrimoniale di speciale tenuità), quando in sede processuale viene accertato che la curatela fallimentare non è stata in grado di ricostruire il patrimonio della società fallita a causa della mancata consegna delle scritture contabili, da considerare come occultate.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, chiamata allo scrutinio di legittimità su una fattispecie per la quale quale i Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha dichiarato inammissibile il ricorso, anche in riferimento alla doglianza con la quale si denunciava vizio di legge e di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti che, se concesse, avrebbero potuto ridurre significativamente la pena inflitta.
Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“Parimenti inammissibile il motivo circa il trattamento sanzionatorio.
Dopo aver ricordato come il ricorso alle circostanze attenuanti generiche possa essere fondato anche sull’assenza di elementi positivamente valutabili, essendo in tal senso insufficiente la mera incensuratezza, per precisa scelta del legislatore, la sentenza impugnata ha osservato come l’assoluzione da altre fattispecie di reato appaia irrilevante, dovendo il trattamento sanzionatorio essere parametrato alle condotte individuate nell’ambito della riconosciuta responsabilità, osservando, inoltre, che la consegna dei bilanci e di parte delle scritture era risultata del tutto irrilevante, laddove quelle non consegnate erano, al contrario, decisive per la ricostruzione delle vicende patrimoniali e finanziarie della società fallita.
Quanto alla esiguità del danno, la Corte territoriale ha escluso che i beni distratti avessero un valore irrilevante, pur tenendo presente la loro svalutazione sino alla data del fallimento – peraltro abilmente posticipata dall’imputato attraverso lo spostamento della sede legale della società subito dopo la notifica del primo ricorso di fallimento – ricordando, inoltre, il pacifico orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fallimentare, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria, in seguito all’incidenza che le condotte hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019,dep. 09/04/2020, Camorani Ivo, Rv. 279098; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018,dep. 21/02/2019, Bovini Annunziato, Rv. 275345).
E’, quindi, del tutto evidente che l’occultamento delle scritture contabili, verificatasi nel caso di specie, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, sicché la loro assenza non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto, cosa che, nel caso in esame, risulta solo apoditticamente asserito”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA