E’ legittimo il sequestro preventivo delle quote sociali dell’Ente anche se il reato presupposto della responsabilità amministrativa è di natura associativa.
Segnalo la sentenza numero 47810/2022 – depositata il 19.12.2022, resa dalla sezione terza penale della Suprema Corte, che si è pronunciata sul tema giuridico della legittimità del sequestro preventivo disposte sulle quote sociale sociali dell’Ente quando tra i reati presupposti da cui è derivato il profitto degli illeciti medesimi per il quale è stata emessa la misura cautelare reale, risulta contestato il delitto di associazione per delinquere.
L’ipotesi di reato ed il giudizio cautelare di merito.
Secondo l’editto accusatorio il presidente del consiglio di amministrazione e un consigliere della persona giuridica, agendo in qualità di mediatori di vini e prodotti vitivinicoli in genere, si sarebbero associati con altri, coindagati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro l’economia pubblica, ovvero di frodi nell’esercizio del commercio di uve mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Il Gip presso il Tribunale di Pavia in relazione all’illecito amministrativo commesso dalla [omissis] società cooperativa agricola, ai sensi degli artt. 5, comma 1, lettera a), 9, 10, 25-bisl, comma 1, lettera a), 24-ter, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 515, 517, 517-quater, 416 cod. pen., per i fatti penalmente rilevanti commessi nel suo interesse o vantaggio da persone aventi posizioni di amministrazione e rappresentanza e in assenza delle cause di esclusione di responsabilità di cui gli artt. 5 e 6 dello stesso d.lgs. emetteva sequestro preventivo diretto (sul patrimonio dell’Ente) e per equivalente (su quello degli indagati).
Il Tribunale per il Riesame dei provvedimenti cautelari reali di Pavia rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse della società cooperativa.
Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.
Contro l’ordinanza di rigetto del Collegio cautelare di pavia l’ente interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di censura.
La Suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione interposto contro l’ordinanza di rigetto del riesame resa dal Tribunale di Pavia, ritenendo manifestamente infondato anche il motivo di doglianza per mezzo del quale la difesa aveva sostenuto la illegittimità del provvedimento impugnato che aveva ritenuto di poter individuare il profitto del reato anche in riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 cod. pen., trattandosi di mero strumento (reato mezzo) per la consumazione di altri reati (reati fine).
Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“…..Analogamente inammissibile è il terzo motivo di doglianza, relativo alla pretesa violazione degli artt. 416 e 517-quater cod. pen., sul rilievo che il sequestro finalizzato alla confisca non potrebbe essere supportato dal reato associativo, il quale di per sé è solo uno strumento per la commissione di reati che possono potenzialmente portare ad un profitto, mentre la contraffazione è anch’essa improduttiva di profitto.
Correttamente il Tribunale evidenzia che nel caso di specie il profitto è stato individuato attraverso la stima dei corrispettivi conseguiti dalle vendite dei vini ceduti in frode e quindi, sulla base della differenza tra quanto incassato dalla vendita fraudolenta e quanto invece la Cantina avrebbe incassato se avesse commercializzato analoghi quantitativi come vini da tavola comuni, come avrebbe dovuto fare.
Né la difesa può in questa sede contestare – visto il limite, già richiamato, di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. – la motivazione data dal Gip e dal Tribunale in relazione alla sussistenza di indizi dei reati di cui agli artt. 416 e 517-quater cod. pen. posti a base della responsabilità dell’ente, in relazione alla quale la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA